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Attuazione della legge delega in materia di lavori usuranti

Il 25 gennaio le Parti Sociali sono state audite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’attuazione della delega al Governo per la ridefinizione dei lavori usuranti, contenuta nell’art.1 della legge 4.11.2010 n.183.

La norma, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della normativa dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, impegnati in lavori e attività particolarmente usuranti che maturino i requisiti per il pensionamento a far data dal 2008, consentendo il pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In apertura dell’audizione, il Capo di Gabinetto del ministero del lavoro ha ribadito che i contenuti del provvedimento non possono essere ampliati rispetto a quelli fissati dai principi di delega che definiscono le mansioni “particolarmente usuranti” ammissibili ai benefici. E’ stata ribadita, anche, l’esigenza del Governo ad adottare lo schema di provvedimento già nei prossimi giorni, al fine di rispettare il termine previsto dalla legge che prevede l’acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prima dell’emanazione definitiva del decreto legislativo. Il Governo intende partire sulla base di riferimento dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2008, che non fu a suo tempo emanato per scadenza anticipata della legislatura. Nel merito la Cisl ha ribadito tutte le criticità formulate in precedenza e si è impegnata ad inviare delle ulteriori osservazioni scritte. L’intenzione della nostra Confederazione è quello di addivenire ad una formulazione unitaria, insieme a Cgil e Uil, per cercare di migliorare i contenuti del provvedimento, ricordando tuttavia i vincoli di spesa già previsti dalla legge n.247/07, nonché l’indisponibilità di Confindustria a consentire la possibilità di accesso al beneficio ai lavoratori che svolgano, nel periodo notturno, un minimo di giorni all’anno inferiore agli 80. Rimangono ferme le modalità per l’emanazione dei decreti legislativi previste dalla legge n.247 del 24.12.2007, in cui si prevede che gli schemi dei decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri siano trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte della competenti Commissioni. La legge prevede che qualora i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo è prorogato di 60 giorni. Il predetto termine, invece, è prorogato solo di 20 giorni nel caso in cui le Commissioni abbiano chiesto e ottenuto dai Presidenti delle Camere una proroga di 20 giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine, ovvero quello prorogato, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i 30 giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo può decidere di non conformarsi alle condizioni eventualmente formulate dalla Commissioni, ritrasmettendo alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Infine c’è la possibilità, da parte del Governo, di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, nel rispetto dei principi e dei criteri di delega.

In allegato vi trasmettiamo lo schema di decreto legislativo adottato nel 2008 che costituisce la base presa a riferimento dal Governo per la stesura del nuovo schema.

Faremo seguito con altra informativa sugli sviluppi dell’iter legislativo.

Il Dipartimento Politiche Sociali

Lavori Usuranti

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