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Buoni mensa elettronici, facciamo chiarezza

20086540A seguito di molte richieste di chiarimento, inviamo un art. del sole 24 ore che da alcune informazioni in merito alle norme sui buoni mensa. naturalmente è una prima informativa e stiamo aspettando chiarimenti anche dalle strutture sindacali nazionali. Comunque anche nell’articolo si evidenzia che c’è bisogno di chiarimenti dal ministero, saluti

Sole 24 ore, norme e tributi del 30 giugno 2015

NB. Attenzione le cose di cui sotto devono essere chiarite e normate dal ministero dell’economia. Siamo in una fase transitoria.

– Legge di stabilità. Da domani i ticket elettronici detassati fino a 7 euro – La tracciabilità limiterà gli abusi Stop alla spesa con i buoni pasto. Per il Fisco i tagliandi vanno usati in alternativa alla mensa nei giorni di lavoro

SOTTO LA LENTE Le società di emissione possono facilmente fornire alle imprese clienti resoconti sulle modalità d’impiego dei ticket

Fine della spesa al supermercato tramite l’utilizzo in contemporanea di più buoni pasto elettronici. L’uso contestuale di più tagliandi, seppure in questo caso virtuali, ma comunque rappresentativi di singole prestazioni sostitutive, ne ridurrebbe fortemente i vantaggi fiscali tanto da scoraggiarne l’impiego.

Questo è l’inatteso scenario che si potrebbe delineare in assenza di chiarimenti ministeriali o novità normative. Infatti nonostante l’imminente debutto, da domani, della nuova e più favorevole soglia di esenzione dei ticket elettronici, la loro facile tracciabilità apre questioni inedite e lascia dubbi da dissipare. L’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive del servizio di mensa quali i buoni pasto fino all’importo giornaliero di 5,29 euro, valore elevato, da domani, a 7 euro per i ticket elettronici. Con circolare326/E del 23dicembre 1997 è stato precisato che le prestazioni sostitutive in questione devono interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi. Il Dpcm del 18 novembre 2005 ha meglio delineato le condizioni di utilizzo dei ticket restaurant specificando che gli stessi riguardano le somministrazioni di alimenti e bevande e vanno utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, solo dai prestatori di lavoro. Ulteriori condizioni attengono alle caratteristiche del buono, che non deve essere cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro, né cumulabile, ma utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale. Per fruire dell’agevolazione fiscale e contributiva, il datore di lavoro dovrà distribuire un numero di tagliandi non superiore ai giorni realmente lavorati dal dipendente: l’esenzione infatti non opera in caso di assenza per ferie, malattia o quando il vitto viene offerto tramite mensa, convenzione  con esercizi pubblici o, in caso di trasferte fuori del Comune, attraverso rimborso forfetario o a piè di lista. Per ottenere il massimo vantaggio fiscale e calcolare correttamente i ticket da distribuire si potranno effettuare conguagli su base mensile (o bimestrale) sottraendo, dal totale dei giorni lavorativi del mese entrante, le assenze del mese (o dei due mesi) precedenti. In dottrina si è sempre ritenuto che l’inosservanza dei predetti vincoli (incumulabilità, incedibilità eccetera) non potesse gravare sul sostituto di imposta ma eventualmente solo sui dipendenti beneficiari o sugli esercizi commerciali convenzionati che non avessero rispettato le regole. L’inesistente giurisprudenza in materia rappresenta un ulteriore conferma che ad oggi non vi sia stato nessun interesse da parte dei verificatori di eccepire rilievi di questo tipo. Di fatto quindi, i vincoli sono più teorici che pratici e non è un segreto che il contemporaneo utilizzo di più buoni pasto sia prassi largamente diffusa tra gli utilizzatori, ad esempio per pagare la spesa al supermercato, come pure è risaputo che la cessione degli stessi ad altri soggetti non sia un fenomeno così marginale. Con i ticket elettronici tutto potrebbe cambiare diventando rilevante anche il momento di utilizzazione, oltre che quello di erogazione. Le società di emissione infatti possono facilmente fornire, a tutte le loro imprese clienti, dettagliati resoconti sulle modalità d’impiego dei ticket. Con la conseguenza che le somme giornaliere eccedenti i 7 euro dovrebbero essere pienamente tassate. A questo punto la responsabilità di operare le ritenute fiscali e contributive ricadrebbe sul datore di lavoro, che, in difetto, sarebbe esposto alle sanzioni previste per omesse o insufficienti trattenute, omessi o insufficienti versamenti, inesatte certificazioni uniche e infedele dichiarazione dei sostituti. Nonostante si tratti di penalità pesanti, è opportuno rammentare che – ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 472/97 – alcune di queste violazioni sono giuridicamente cumulabili. Come stavolta.

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