Generali

Chiarimenti su detassazione salario di produttività e delle altre competenze

In seguito a richieste di chiarimenti provenienti da diverse strutture, forniamo alcune precisazioni relativamente alla proroga, per il 2011, della detassazione del salario di produttività, anche in seguito alla recente emanazione della circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

L’aspetto prioritario – che coglie le richieste della nostra organizzazione – è aver chiarito le condizioni di applicabilità della detassazione del salario legato ad obiettivi di produttività e competitività: deve essere determinato da accordi collettivi e non da erogazioni unilaterali delle aziende.  

Questa affermazione deve essere colta per avviare una fase di contrattazione di secondo livello che allarghi al massimo l’area di applicazione della detassazione.

La circolare congiunta solleva alcuni aspetti di merito che richiedono un’attenta gestione.

  • Innanzitutto si  chiarisce che, ai sensi del citato art.53 della legge 122/2010, il beneficio è condizionato al fatto che le somme siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche preesistenti all’entrata in vigore della nuova legge,   e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ed escludendo, di conseguenza, sia i premi corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali sia quelli basati su accordi individuali).
  • Non è necessario il deposito dell’accordo presso la DPL, come avviene per la decontribuzione, ma è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel CUD che  le somme siano correlate a incrementi di produttività e siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.  Non è neppure necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente dichiari che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività, potendosi trattare di accordi che prevedono modalità di organizzazione del lavoro che, in base a una valutazione del datore di lavoro, sono tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, ad esempio, una certa turnazione, oppure la regolamentazione del lavoro notturno o di quello straordinario). In relazione a ciò, la circolare fornisce un elenco dei principali istituti che possono dare luogo all’agevolazione:    straordinario, lavoro supplementare nel part‐time,    lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.   Questa impostazione se, da un lato, assicura procedure molto snelle, dall’altro presenta due aspetti che andrebbero meglio precisati.
    • la possibilità di fare riferimento ad accordi non scritti e di considerare sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro nel CUD – già di per se inusitata – è poi in qualche modo contraddetta dalla possibilità di richiedere allo stesso datore di lavoro la prova dell’ esistenza dell’accordo. E’ un’indicazione sulla quale    è opportuna una migliore specificazione al fine di evitare problemi di gestione e possibili contenziosi.
    • Lasciare al datore di lavoro la valutazione su quali siano gli elementi in grado di perseguire maggiore produttività e competitività introduce una sorta di unilateralità su un principio elementare della contrattazione: l’individuazione condivisa tra le parti degli obiettivi di produttività e competitività e degli strumenti per conseguirli.
  • Per quanto riguarda gli istituti di salario di produttività, sopra richiamati, derivanti  dai contratti collettivi nazionali, talvolta appositamente intervenuti negli anni passati per rendere operativa la disposizione in esame, per potere applicare il regime di detassazione è necessario stipulare appositi accordi o contratti territoriali o anche aziendali che replichino i contenuti dei contratti nazionali stessi, al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura.
  • Nel contempo la circolare, ribadendo il principio generale di libertà di forma    per i contratti collettivi, consente la adesione, da parte delle micro imprese, dove non è possibile stipulare apposito accordo aziendale, ad accordi territoriali anche pre‐ esistenti.

Alla luce di quanto detto, al fine di ampliare in modo coerente l’area di applicazione del regime di tassazione agevolata, riteniamo opportuno fornire alcune linee di indirizzo.

  1. AMBITI DI CONTRATTAZIONE. Si presenta l’occasione per un’articolazione variegata del secondo livello di contrattazione. Se da un lato la definizione di accordi quadro, sollecitata dalla circolare congiunta, può prestarsi ad un genericismo “di copertura”, dall’altro lato potrebbe consentire di ampliare una prassi di accordi nella dimensione territoriale. Tale prassi potrebbe affiancare per tutte le realtà di piccola impresa quella – già definita da alcuni ccnl ‐ del secondo livello praticabile a livello territoriale.Tali accordi devono riguardare tutte le controparti del settore privato ed essere applicabili a tutte le aziende che applicano i ccnl di riferimento.
  2. ISTITUTI CONTRATTUALI DA DETASSARE. Un’accezione ampia del concetto di produttività e competitività    consente di considerare detassabili una serie di voci legate ad interventi sull’organizzazione del lavoro e sui vari regimi di orario, oltre che su obiettivi più ricorrenti di produttività e redditività. Ciò può dare più campo di intervento alla contrattazione e offrire maggiori opportunità salariali per i lavoratori. Questo richiede, però, che siano gli accordi a definire l’elenco delle voci: va bene una gamma ampia, ma non possono essere inserite voci in contraddizione con la nostra impostazione contrattuale. In questo senso   invitiamo tutte le strutture a stipulare accordi territoriali, o aziendali che richiamino (dove definite) le linee di indirizzo dei ccnl per la contrattazione di secondo livello e per i premi di risultato. In assenza di queste si può pensare a degli specifici protocolli, linee guida, accordi quadro, accordi tipo a livello territoriale,   che individuino criteri per valutare la competitività/produttività. Appare poco praticabile l’idea di procedere anche nelle realtà di piccole e micro imprese ad accordi azienda per azienda: richiederebbe uno sforzo organizzativo ed un arco di tempo non compatibile con la necessità di dare un quadro di riferimento in tempi brevi. Dunque si dovrà operare affinchè i suddetti accordi territoriali possano ricomprendere anche l’area delle micro‐imprese.
  3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI Vanno previste – a partire dai protocolli ed accordi quadro con le controparti – forme di informazione ai lavoratori per evidenziare e valorizzare la detassazione frutto della contrattazione (e del nuovo modello contrattuale). Si potrebbero evidenziare le voci in busta paga e sui CUD.

La Segreteria Confederale ha sollecitato gli opportuni chiarimenti col Ministero del Lavoro e con l’Agenzia delle Entrate e provvederà a fornire tempestivamente alle strutture eventuali nuove indicazioni.

Invitiamo le strutture a segnalare eventuali anomalie derivanti dalla gestione di questo percorso delicato ma non privo di potenzialità per l’estensione della contrattazione di secondo livello.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Raffaele Bonanni

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