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Chiarimenti sulla festività del 25 aprile

In data 02 febbraio 2011 la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione ha emanato la disposizione FS-DCRUO-RIPL \P\0000029 avente per oggetto la festività del 25 aprile 2011, con cui è stato comunicato a tutte le strutture le modalità per la fruizione della festività.

Comunque precisiamo che per la festività del 25 aprile che quest’anno coincide con il lunedì dell’Angelo sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto nel caso di coincidenza della festività con domenica come da Art. 24 CCNL di seguito specificate:

Art. 24 Punto 2.4 :

“A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art.67 (Salario professionale) del presente CCNL”;

Art. 24 Punto 2.5 :

“Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.”

Art. 24 Punto 2.6 :

“Nei casi di cui ai precedenti punti ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore”.

Per i lavoratori ( PdM e PdB) di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.

In Sintesi Festività del 25 Aprile:

Per chi “NON LAVORA” UNA GIORNATA DI RECUPERO;

Per chi “LAVORA” PAGAMENTO STRORDINARIO PIÙ’ 2 GIORNATE A RECUPERO.

LA SEGRETERIA REGIONALE FIT-CISL

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