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Congedi e permessi: cosa cambia

Con il D.lgs. 9 giugno 2011 il Governo ha esercitato la delega prevista nell’art. 23 del Collegato Lavoro (L.183/2010) in materia di riorganizzazione dei congedi delle aspettative e dei permessi.

Gli obiettivi che il Decreto Legislativo, in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, intende perseguire sono l’incremento della flessibilità e la semplificazione della fruibilità dei permessi. Allo stesso tempo il testo mira al contenimento di possibili abusi ed illeciti.

L’opera di semplificazione e razionalizzazione della normativa esistente va a modificare il D.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) e la L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Nello specifico le materie disciplinate dal T.U. sulla maternità e paternità che vengono modificate sono:

  • Art. 16 Divieto di adibire le donne al lavoro;
  • Art. 33 Prolungamento del congedo parentale;
  • Art. 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave;
  • Art. 45 Adozioni e affidamenti.

Per quanto riguarda la L. 104/1992:

  • Art. 33 comma 2 e 3 relativo ai tre giorni mensili di permesso retribuito:

In merito al divieto di adibire le donne al lavoro si riconosce alla donna, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione e nel caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Ssn ‐ o con esso convenzionato ‐ e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della donna. Tale disposizione non obbliga la lavoratrice, in tali casi, al periodo di astensione obbligatoria prevista dal testo originario.

Il Decreto prevede poi un insieme di interventi relativi all’assistenza ai soggetti portatori di handicap sia figli che parenti.

Si riconosce ai genitori di minori portatori di handicap la facoltà di usufruire del prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni di vita del bambino, per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del congedo parentale ordinario. Questo a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati purchè non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

In questo caso da una parte si riscontra una restrizione del beneficio precedentemente previsto, secondo il quale il prolungamento del congedo era in aggiunta al congedo ordinario e non comprensivo, ma dall’altra si apre la possibilità, anche se in via eccezionale, di usufruire del beneficio anche in caso di ricovero presso istituti specializzati.

In alternativa al prolungamento del congedo è riconosciuta la facoltà di fruire delle due ore di riposo giornaliero retribuito fino ai 3 anni di vita del bambino o, dei 3 giorni di permesso mensile retribuito.

Questa ultima opzione era precedentemente esercitabile solo successivamente al terzo anno di vita del bambino.

  • Quindi in sintesi i genitori di figli con handicap in situazione di gravità potranno scegliere fino ai tre anni di vita del bambino tra:l prolungamento del congedo parentale;
  • Le due ore di riposo giornaliero retribuito;
  • I tre giorni mensili di riposo retribuiti:

Il Decreto prevede espressamente che i riposi e i permessi per i figli con handicap grave possono essere fruiti anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap grave. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri in caso di adozioni e affidamenti viene riconosciuto, indipendentemente dall’età del bambino, entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Notevoli sono poi gli interventi con i quali il decreto va ad incidere sulla disciplina del congedo straordinario indennizzato di due anni. La nuova normativa agisce in via restrittiva, per reprimere i possibili abusi, attraverso il riconoscimento di un ordine di priorità degli aventi diritto.

I beneficiari sono:

  • Coniuge convivente
  • Padre o madre (anche adottivi)
  • Uno dei figli conviventi
  • Fratelli o sorelle conviventi

Solo in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dei soggetti indicati per primi il diritto di fruire del congedo straordinario spetta agli altri.

Inoltre, viene ristrutturata la disciplina sulle modalità di fruizione di tale congedo che dovrà essere accordato entro 60 giorni dalla richiesta e non potrà superare i 2 anni per ogni persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa. Anche in questo caso la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Viene sancita la non rilevanza del congedo ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR. Inoltre, i soggetti che usufruiscono del congedo per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza diritto alla contribuzione figurativa.

Lo spirito restrittivo si riconosce anche negli interventi che modificano la disciplina dei tre giorni mensili di permesso retribuiti.

In prima battuta, così come già previsto dal Collegato lavoro, per assistere il coniuge, il parente o affine il rapporto di parentela viene ristretto al secondo grado e solo in via eccezionale al terzo, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati.

Inoltre, in via generale se il Comune di residenza della persona da assistere dista 150 km., il lavoratore dovrà attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

L’assistenza di più persone con handicap grave è riconosciuta solo per il coniuge o per un parente o affine entro il primo grado. Il beneficio viene esteso al secondo grado quando i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Altra novità riguarda il congedo per le cure degli invalidi. Si riconosce ai lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, la possibilità di fruire di 30 giorni di congedo per cure, all’anno, anche in maniera frazionata, con lo stesso trattamento delle assenze per malattia senza rientrare nel periodo di comporto. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda corredata da richiesta del medico per verificare la corrispondenza della cura all’infermità e, al rientro, specifica documentazione atta ad attestare l’avvenuta sottoposizione alle cure.

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riportiamo in allegato lo schema del Decreto Legislativo.

Roma, 28 luglio 2011

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