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Congedi parentali: frazionamento e corretta fruizione.

La Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro, con la sentenza n° 6742 del 04.05.2012, ha modificato l’attuale orientamento delle Imprese sulle modalità di calcolo del congedo parentale, in caso di suo frazionamento. In sintesi, il sabato e la domenica o comunque i giorni festivi successivi al giorno di rientro al lavoro, non devono essere computati nel congedo parentale nel caso in cui la madre o il padre lavoratori, che ne fruiscano in modo frazionato, rientrino al lavoro il venerdì ovvero in qualsiasi altro giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, interrompendo così il godimento del congedo parentale.

Il riferimento normativo è l’Art. 32 D.Lgs. n° 151/2001.

Il link per consultare la sentenza è il seguente http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.-6742-2102.pdf

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