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Contratti di solidarieta difensivi e formazione la sicurezza sul lavoro

corsi-sicurezza-sul-lavoroIl Ministero del Lavoro con la circolare n. 8\2016 fornisce indicazioni e chiarimenti operativi riguardo sia ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B (art. 5 del dl n. 148/1993, convertito con legge n. 236/1993), che agli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

Il Ministero precisa che, di assunzione a tempo determinato le aziende in regime di solidarietà difensiva ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge n.236/1993 possono fare assunzioni a termine. In tal caso, infatti, non si applica il fissato dall’art.20 del Dlgs n.81/2015 in quanto non risultano destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni, divieto ma del contributo di solidarietà.

Nella circolare si ricorda che i contratti di solidarietà difensiva di tipo B non potranno più essere stipulati a partire dal prossimo primo luglio 2016 ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del Dlgs n.148/2015. L’abrogazione, peraltro, ha avuto ulteriore specificazione nella legge di stabilità del 2016, che ha provveduto a regolare la durata massima del periodo di solidarietà ammissibile al contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili con riguardo ai contratti stipulati entro il 15 ottobre 2015. In particolare, ai contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015 sarà applicato il contributo per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo sottoscritto dalle parti, mentre a quelli stipulati dopo il contributo sarà applicato comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo si preveda una scadenza, del periodo di solidarietà, successiva.

Infine, il Ministero precisa che trovano applicazione le disposizioni dell’interpello n. 16/2013 in materia di obblighi di informazione sui luoghi di lavoro, previsti dall’art. 37 del Dlgs n.81/08, per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Ciò significa nella formazione indicata dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero), che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione, rientrino i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

L’interpello chiarisce che in questa fattispecie rientrano: i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del Dlgs n.81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011, ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a) Dlgs n.81/2008.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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