CISL

Dipartimento delle politiche e sviluppo sostenibile

Agg. 18 Gennaio, 2008


                                    A TUTTE LE STRUTTURE


   Roma, 28 agosto 2007
    n.p.07025  CF  

OGGETTO: Novità estive in tema di salute e sicurezza sul lavoro


Carissimi,
                ci eravamo lasciati prima delle ferie estive con la comunicazione, mediante nostra circolare interna datata 2 Agosto 2007 (n.p.07024), dell’esito positivo della votazione alla Camera del disegno di legge in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e della conseguente attesa di pubblicazione del testo.

                 Il mese di Agosto, ormai quasi trascorso, anziché rappresentare un tempo di sospensione dei lavori, è stato caratterizzato da due importanti interventi normativi: - l’anticipata conclusione dell’iter legislativo, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo di Legge 123 del 3 Agosto 2007 (disegno di legge n.C2849, convertito); - la redazione di una Circolare Ministeriale, a carattere chiarificativo, n.10797, del 22 Agosto u.s. (di cui vi alleghiamo entrambi i testi integrali).

                 Se a commento della Legge 123 del 3 Agosto 2007, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, già ampie note di analisi e commento testuale vi abbiamo diffuso (essendo rimasto immutato il testo da dopo l’approvazione avvenuta in Senato, e alla quale avevamo contribuito in modo rilevante, prima dei lavori d’aula); per quanto concerne la Circolare Ministeriale, in questo momento riteniamo giusto non pronunciarci con commenti di analisi critica puntuali, essendo a conoscenza dell’ampio dibattito interno ministeriale che in queste ore si sta svolgendo e delle forti intenzioni di provvedere, in tempi stretti, ad interventi di modifica (sostanzialmente ri-scrittura) dell’intera Circolare.

                 Tenuto conto dell’entrata in vigore il 25 Agosto u.s., del testo di legge 123/07  (pubblicato in G.U. il 10 Agosto 2007), alla luce della duplice composizione dell’articolato che vede: una prima parte (art.1) dedicata ai prìncipi di Delega (sui quali sono previsti nove mesi di lavoro in visione della formulazione dell’auspicato Testo Unico); ed una seconda parte (dall’art.2 all’art.12) relativi a disposizioni a carattere precettivo e prescrittivo (e pertanto già operative), sperando di farvi cosa gradita, ve le richiamiamo, qui di seguito, in modo sintetico.


     IN SINTESI, LE NOVITA' OPERATIVE CHE EMERGONO:

       Obbligo di formulazione, in presenza di contratto di appalto o subappalto, di un documento specifico di VdR che richiami l'analisi dei rischi che possono emergere dalla promiscuità delle lavorazioni. Per ciascun contratto dovrà essere strutturato uno specifico documento che andrà allegato.

       Nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificati i costi della sicurezza relativi al lavoro da eseguire. Tali documenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dei RLS e delle organizzazioni sindacali.

       Nelle attività di appalto e subappalto, i lavoratori devono essere forniti di tessera di riconoscimento, con fotografia, riportante i dati anagrafici del lavoratore e del suo datore di lavoro. In presenza di aziende con meno di dieci dipendenti, il tesserino deve essere sostituito da un registro delle presenze sul posto di lavoro giornaliere. I lavoratori che non espongono il tesserino saranno sanzionati in forma diretta.

       Nelle offerte per gare di appalto per lavori, servizi e forniture (per adesso all'interno dei meri contratti pubblici) devono essere indicati, risultando congrui, i costi del lavoro e della sicurezza in riferimento all'entità e caratteristiche del lavoro. Non sono ammessi i ribassi d'asta sui costi della sicurezza.

      Gli ispettori del lavoro possono sospendere le attività produttive in caso di riscontro di irregolarità del lavoro (in merito ad occupazione od orario di lavoro) o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A corredo, è anche prevista l'interdizione alla contrattazione con pubbliche amministrazioni e partecipazione a gare pubbliche. Solo in caso di rilievo di gravi e reiterate violazioni,  da parte degli organi di vigilanza delle ASL, può essere disposta la sospensione dell'attività lavorativa.

      In caso di istanza di regolarizzazione, sono sospese le eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza sullo specifico tema, ma non sugli aspetti della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
       Il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento (ex art.27 del d.lgs.626/94), fino all'emanazione di uno specifico decreto ri-organizzativo, è  esercitato dal presidente della provincia o dall’Assessore da lui delegato.

      Devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di VdR e il Registro degli infortuni.

     Gli organismi paritetici (ex art.20 del d.lgs.626/94) possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

       In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi, nei termini previsti di responsabilità, vengono estese le sanzioni, di carattere amministrativo, per quota pecuniaria, anche alla personalità giuridica rappresentativa dell'azienda.

      Dal 2008, i datori di lavoro potranno usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle spese, per percorsi formativi certificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai quali parteciperanno propri lavoratori dipendenti.

       Entro la fine dell’anno 2008 verranno assunti con ruoli di ispettori del lavoro circa 1300 nuove unità.

       In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, in presenza di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che questi abbiano determinato una malattia professionale, il PM informa l'INAIL ai fini di una sua eventuale costituzione di parte civile e di azione di regresso.

      Cordiali saluti


           
Cinzia FRASCHERI                                                                          Renzo  BELLINI
                                                                 
             Responsabile nazionale                                                  Segretarrio Confederale
    Salute e Sicurezza sul Lavoro e della
    Responsabilità Sociale delle Imprese
                                                                 
        
   A tutte le strutture                                               
                                                                                          

    Roma, 17  dicembre 2007
n.p.  07037  CF
Oggetto:  Testo Unico  Salute e Sicurezza


Carissimi,

               alla soglia dei quattro mesi già trascorsi (dal 25 Agosto u.s.) del tempo previsto per l’elaborazione del Testo Unico, ci è stata consegnata, nell’ambito della seconda riunione del Gruppo di lavoro n.1 (definito anche Gruppo-regia, per il ruolo di coordinamento di tutti gli altri gruppi di lavoro impegnati presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -in concerto con il Ministero della Salute- sui diversi Titoli tecnici della legislazione prevenzionistica), la prima bozza di testo relativa al Titolo I (Allegato I).

                                                                                
                Non possiamo certo dire che parte da oggi, ufficialmente, il percorso di lavoro ed elaborazione testuale, tenuto conto che fin da subito, nelle diverse modalità organizzative, sia nazionale (con il Coordinamento nazionale), che locale (con i diversi gruppi di lavoro avviatisi nei territori), si è lavorato attivamente, producendo anche una prima posizione CISL sulla Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fatta pervenire ai Ministeri competenti e al Coordinamento tecnico delle Regioni). Ma, avendo oggi una bozza “istituzionale” comune di lavoro, il percorso si avvia più circoscritto e delineato.
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                
                Come da nostra tradizione di lavoro, abbiamo ritenuto importante formulare immediatamente una Nota di analisi puntuale del testo (Allegato II), al fine di evidenziarne gli aspetti di rilievo e di favorire il lavoro di lettura e studio che tutti voi farete all’interno delle vostre strutture e con i gruppi di lavoro creati a tale fine. Come indicato nelle premesse della Nota, oltre ad analizzare il testo, abbiamo già iniziato a suggerire alcuni interventi di modifica, integrazione e ad ipotizzare alcune primissime soluzioni “innovative”, a nostro parere necessarie per poter dare una spinta di cambiamento utile a rafforzare le tutele e a rendere concretamente fattive le disposizioni previste.
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                     
                 In questo senso, comunque, vi segnaliamo che, oltre ad una posizione unitaria di CGIL, CISL e UIL che stiamo elaborando su tutti gli argomenti in parola, per quanto concerne gli articoli dedicati alla Rappresentanza (dall’art.47 all’art.51 della bozza), c’è un impegno preciso e specifico di far pervenire al tavolo del Gruppo di Lavoro 1 (Gruppo-regia), ai Ministeri del Lavoro e della Salute e alle Regioni, una proposta unitaria di articolato relativa alle figure del RLS, RLST, RLS di sito e degli organismi paritetici.
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     


                                                                                     
                 Confermando la modalità di lavoro fino ad oggi da noi seguita, vi segnaliamo la data del 10 gennaio 2008 –dalle ore 10.00 alle 13,30 presso la sala Storti della Confederazione-  quale riunione del Coordinamento nazionale per poter, non solo confrontarci sulle prime riflessione sul testo e sulla Nota da noi redatta, ma per poter insieme programmare le modalità di lavoro con le quali intenderemo proseguire nei prossimi mesi, nell’avvicinarsi e avviarci alla data di scadenza dell’elaborazione finale del Testo Unico (Maggio 2008). In questo senso, difatti, non va dimenticato che se la bozza di testo ad oggi a disposizione è relativa al Titolo I (comprensiva pertanto della sola parte riferita alle Disposizioni generali del d.lgs.626/94), tutta la parte relativa ai Titoli dal II in poi, deve ancora essere elaborata (anche se alcuni contributi a breve arriveranno da parte degli istituti nazionali quali Ispesl, ISS, Coordinamento tecnico delle Regioni, Uni…).
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

                                                                                               
                   Rinnovando, ancora una volta, a tutti l’invito a farci pervenire, attraverso i propri referenti regionali o nazionali di categoria o direttamente, i propri contributi, le proprie riflessioni e suggerimenti, vi inviamo i nostri più cari auguri di un Buon Natale e una Felice chiusura dell’Anno.
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               



              
Cinzia FRASCHERI                                                                          Renzo  BELLINI
                                                                 
             Responsabile nazionale                                                Segretarrio Confederale
    Salute e Sicurezza sul Lavoro e della
    Responsabilità Sociale delle Imprese
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

 

 

 

626 Ambiente e sicurezza

 

Scriveteci al primo sportello 626

sportello626@fitcisltoscana.it

Elevato numero di incidenti sul lavoro, costi esorbitanti per la collettività, mancata attuazione dei decreti attuativi previsti dal Dlgs 626/94,scarsa propensione da parte delle aziende a fornire una corretta formazione ed informazione ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.), è da questi punti , coniugati alla voglia di voler contribuire ad invertire il trend ascensionale degli infortuni, che la Fit/Cisl Toscana ha deciso di realizzare uno sportello dedicato alle problematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,nel mondo dei trasporti, affinchè possa diventare un luogo di informazione,approfondimento ed aiuto ai lavoratori ed ai loro rappresentanti nello svolgimento del loro importante e delicato mandato.

Dallo "Sportello 626" sarà possibile interloquire con gli addetti per ottenere chiarimenti ai vostri quesiti,approfondire specifici temi, accedere a links che trattano il tema,fare proposte e conoscere le varie iniziative in merito.

Lo Sportello vuole essere anche occasione di scambio di informazioni con coloro che a vario titolo operano sui temi della sicurezza:la Medicina del Lavoro, i Medici Competenti, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, come pure tutti coloro che si occupano della prevenzione.

Un maggiore coinvolgimento degli attori della sicurezza, la loro sensibilizzazione, riteniamo possano essere utili ad aumentare la consapevolezza e rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

Infortuni,malattie professionali, morti sul lavoro, non possono essere una sorta di "tributo" che si paga al progresso, visto che esistono leggi, mezzi tecnici e scientifici per intervenire e ridurre l’esposizione al rischio.

L’intento è il miglioramento dell’attuale situazione e la diffusione di una cultura della sicurezza che produca nell’immediato futuro una riduzione degli infortuni.

Lo Sportello è aperto ai Vostri pareri ed al Vostro impegno,insieme al Sindacato,per la prevenzione e la tutela nella difesa della salute dei lavoratori.

TUTTI I MARTEDI' DALLE ORE 14 ALLE ORE 17 NELLA SEDE DELLA FIT-CISL TOSCANA SARA' PRESENTE UN OPERATORE CHE RISPONDERA' ALLE VOSTRE PROBLEMATICHE. SEMPRE NELLO STESSO ORARIO SARA' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI TELEFONICHE AI SEGUENTI NUMERI: 055-334011 f.s. 867-2098. NEGLI ALTRI GIORNI SARA' POSSIBILE INVIARE I VOSTRI QUESITI ATTRAVERSO fax: 055-334017 f.s. 867-2386 OPPURE INVIARE UNA e-mail a staff@fitcisltoscana.it

Più vicino il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sull'amianto per i ferrovieri

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n.127 depositata il 22 aprile 2002, ha permesso ai ferrovieri di avvicinarsi un po’ al traguardo del riconoscimento dei benefici previdenziali stabiliti dalle leggi 257/92 e 271/93, che ricordiamo consistono nel moltiplicare il periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5.In particolare la Corte, giudicando sui dubbi di incostituzionalità dell'art.13 della legge 257/92, ha chiarito che detti benefici debbano essere estesi a tutti i lavoratori, purchè vi siano i due presupposti richiesti: l'esposizione ultradecennale e l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto.Si precisa che le FS sono state trasformate in spa nel 1992 e che da allora era da ritenersi un organismo societario privatistico sia pure con una configurazione speciale e non come erroneamente sosteneva il Tribunale di Treviso che riteneva i ferrovieri dipendenti di imprese non private sino al 1996.

 


 

Legge 626

Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolari importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia.

Negli anni '90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stato promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui, appunto il RSPP, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di una Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi.

Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile).

La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP può essere il Datore di Lavoro stesso per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 della 626.

Il Datore di Lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore presso una qualunque Società che è in grado di fornire tale servizio attraverso personale qualificato.

Se invece il Datore di Lavoro non può o non vuole assumere tale incarico, dovrà rivolgersi ad una Società di consulenza esterna per avere tale Servizio.

In tal caso un RSPP esterno sistemerà tutte le problematiche inerenti alla Sicurezza sul Lavoro e farà visita all'azienda con cadenza almeno mensile. È sempre consigliabile contattare Aziende che possano fornire anche il Servizio di Medico Competente per le visite mediche dei Lavoratori, perché i compiti di RSPP esterno e di MEDICO COMPETENTE devono essere sempre strettamente correlati.

Attenzione però: il Datore di Lavoro, pur prendendo un RSPP ESTERNO, è sempre il Responsabile della sua Azienda, cioè è l'unico che verrà indagato penalmente in caso di incidente.

Se un professionista qualunque, che non sia il datore di lavoro, vuole abilitarsi come RSPP, deve frequentare un corso suddiviso nei 3 moduli, A, B e C. Il modulo B ha durata variabile in base al settore di appartenenza dell'azienda ("Macrosettore ATECO"). Complessivamente occorre frequentare almeno 60 ore di corso e si è abilitati solo per essere RSPP nelle aziende appartenenti al Macrosettore che si è frequentato. Attualmente i corsi più economici sono quelli organizzati dalle Università; per es. a Roma la Facoltà di Architettura ha fissato ad 800 euro il prezzo dei moduli A - B (6, 8 e 9) e C.

Come può una Società di Servizi inerenti alla Sicurezza sul Lavoro abilitarsi come scuola di Formazione? Nel 2006 la normativa é giunta a definire quali siano i percorsi e le competenze formative che devono avere i responsabili della sicurezza, ma non sono ancora stati correttamente definiti i metodi con il quale fare formazione. Si stanno sviluppando i livello nazionale degli enti riconosciuti a livello regionale e delle associazioni di formazione specifiche sulla sicurezza a livello nazionale che cercano di colmare il divario che c'e tra la sicurezza reale e quella percepita. A tal proposito si pensi che i morti sul lavoro toccano ancore oggi la cifra di 3 al giorno in Italia.

   

| Prefazione e note legali |

Imposta come homepage | e-mail | © 2007-2008 www.fitcisltoscana.it - Firenze - ITALIA