
CISL
Dipartimento delle politiche e sviluppo sostenibile
Agg.
18 Gennaio, 2008
A TUTTE LE STRUTTURE
Roma, 28 agosto 2007
n.p.07025 CF
OGGETTO: Novità estive in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Carissimi,
ci eravamo lasciati prima delle ferie estive con la comunicazione, mediante nostra circolare interna datata 2 Agosto 2007 (n.p.07024), dell’esito positivo della votazione alla Camera del disegno di legge in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e della conseguente attesa di pubblicazione del testo.
Il mese di Agosto, ormai quasi trascorso, anziché rappresentare un tempo di sospensione dei lavori, è stato caratterizzato da due importanti interventi normativi: - l’anticipata conclusione dell’iter legislativo, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo di Legge 123 del 3 Agosto 2007 (disegno di legge n.C2849, convertito); - la redazione di una Circolare Ministeriale, a carattere chiarificativo, n.10797, del 22 Agosto u.s. (di cui vi alleghiamo entrambi i testi integrali).
Se a commento della Legge 123 del 3 Agosto 2007, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, già ampie note di analisi e commento testuale vi abbiamo diffuso (essendo rimasto immutato il testo da dopo l’approvazione avvenuta in Senato, e alla quale avevamo contribuito in modo rilevante, prima dei lavori d’aula); per quanto concerne la Circolare Ministeriale, in questo momento riteniamo giusto non pronunciarci con commenti di analisi critica puntuali, essendo a conoscenza dell’ampio dibattito interno ministeriale che in queste ore si sta svolgendo e delle forti intenzioni di provvedere, in tempi stretti, ad interventi di modifica (sostanzialmente ri-scrittura) dell’intera Circolare.
Tenuto conto dell’entrata in vigore il 25 Agosto u.s., del testo di legge 123/07 (pubblicato in G.U. il 10 Agosto 2007), alla luce della duplice composizione dell’articolato che vede: una prima parte (art.1) dedicata ai prìncipi di Delega (sui quali sono previsti nove mesi di lavoro in visione della formulazione dell’auspicato Testo Unico); ed una seconda parte (dall’art.2 all’art.12) relativi a disposizioni a carattere precettivo e prescrittivo (e pertanto già operative), sperando di farvi cosa gradita, ve le richiamiamo, qui di seguito, in modo sintetico.
IN SINTESI, LE NOVITA' OPERATIVE CHE EMERGONO:
Obbligo di formulazione, in presenza di contratto di appalto o subappalto, di un documento specifico di VdR che richiami l'analisi dei rischi che possono emergere dalla promiscuità delle lavorazioni. Per ciascun contratto dovrà essere strutturato uno specifico documento che andrà allegato.
Nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificati i costi della sicurezza relativi al lavoro da eseguire. Tali documenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dei RLS e delle organizzazioni sindacali.
Nelle attività di appalto e subappalto, i lavoratori devono essere forniti di tessera di riconoscimento, con fotografia, riportante i dati anagrafici del lavoratore e del suo datore di lavoro. In presenza di aziende con meno di dieci dipendenti, il tesserino deve essere sostituito da un registro delle presenze sul posto di lavoro giornaliere. I lavoratori che non espongono il tesserino saranno sanzionati in forma diretta.
Nelle offerte per gare di appalto per lavori, servizi e forniture (per adesso all'interno dei meri contratti pubblici) devono essere indicati, risultando congrui, i costi del lavoro e della sicurezza in riferimento all'entità e caratteristiche del lavoro. Non sono ammessi i ribassi d'asta sui costi della sicurezza.
Gli ispettori del lavoro possono sospendere le attività produttive in caso di riscontro di irregolarità del lavoro (in merito ad occupazione od orario di lavoro) o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A corredo, è anche prevista l'interdizione alla contrattazione con pubbliche amministrazioni e partecipazione a gare pubbliche. Solo in caso di rilievo di gravi e reiterate violazioni, da parte degli organi di vigilanza delle ASL, può essere disposta la sospensione dell'attività lavorativa.
In caso di istanza di regolarizzazione, sono sospese le eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza sullo specifico tema, ma non sugli aspetti della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento (ex art.27 del d.lgs.626/94), fino all'emanazione di uno specifico decreto ri-organizzativo, è esercitato dal presidente della provincia o dall’Assessore da lui delegato.
Devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di VdR e il Registro degli infortuni.
Gli organismi paritetici (ex art.20 del d.lgs.626/94) possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi, nei termini previsti di responsabilità, vengono estese le sanzioni, di carattere amministrativo, per quota pecuniaria, anche alla personalità giuridica rappresentativa dell'azienda.
Dal 2008, i datori di lavoro potranno usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle spese, per percorsi formativi certificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai quali parteciperanno propri lavoratori dipendenti.
Entro la fine dell’anno 2008 verranno assunti con ruoli di ispettori del lavoro circa 1300 nuove unità.
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, in presenza di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che questi abbiano determinato una malattia professionale, il PM informa l'INAIL ai fini di una sua eventuale costituzione di parte civile e di azione di regresso.
Cordiali saluti
Cinzia FRASCHERI Renzo BELLINI
Responsabile nazionale Segretarrio Confederale
Salute e Sicurezza sul Lavoro e della
Responsabilità Sociale delle Imprese
A tutte le strutture
Roma, 17 dicembre 2007
n.p. 07037 CF
Oggetto: Testo Unico Salute e Sicurezza
Carissimi,
alla soglia dei quattro mesi già trascorsi (dal 25 Agosto u.s.) del tempo previsto per l’elaborazione del Testo Unico, ci è stata consegnata, nell’ambito della seconda riunione del Gruppo di lavoro n.1 (definito anche Gruppo-regia, per il ruolo di coordinamento di tutti gli altri gruppi di lavoro impegnati presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -in concerto con il Ministero della Salute- sui diversi Titoli tecnici della legislazione prevenzionistica), la prima bozza di testo relativa al Titolo I (Allegato I).
Non possiamo certo dire che parte da oggi, ufficialmente, il percorso di lavoro ed elaborazione testuale, tenuto conto che fin da subito, nelle diverse modalità organizzative, sia nazionale (con il Coordinamento nazionale), che locale (con i diversi gruppi di lavoro avviatisi nei territori), si è lavorato attivamente, producendo anche una prima posizione CISL sulla Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fatta pervenire ai Ministeri competenti e al Coordinamento tecnico delle Regioni). Ma, avendo oggi una bozza “istituzionale” comune di lavoro, il percorso si avvia più circoscritto e delineato.
Come da nostra tradizione di lavoro, abbiamo ritenuto importante formulare immediatamente una Nota di analisi puntuale del testo (Allegato II), al fine di evidenziarne gli aspetti di rilievo e di favorire il lavoro di lettura e studio che tutti voi farete all’interno delle vostre strutture e con i gruppi di lavoro creati a tale fine. Come indicato nelle premesse della Nota, oltre ad analizzare il testo, abbiamo già iniziato a suggerire alcuni interventi di modifica, integrazione e ad ipotizzare alcune primissime soluzioni “innovative”, a nostro parere necessarie per poter dare una spinta di cambiamento utile a rafforzare le tutele e a rendere concretamente fattive le disposizioni previste.
In questo senso, comunque, vi segnaliamo che, oltre ad una posizione unitaria di CGIL, CISL e UIL che stiamo elaborando su tutti gli argomenti in parola, per quanto concerne gli articoli dedicati alla Rappresentanza (dall’art.47 all’art.51 della bozza), c’è un impegno preciso e specifico di far pervenire al tavolo del Gruppo di Lavoro 1 (Gruppo-regia), ai Ministeri del Lavoro e della Salute e alle Regioni, una proposta unitaria di articolato relativa alle figure del RLS, RLST, RLS di sito e degli organismi paritetici.
Confermando la modalità di lavoro fino ad oggi da noi seguita, vi segnaliamo la data del 10 gennaio 2008 –dalle ore 10.00 alle 13,30 presso la sala Storti della Confederazione- quale riunione del Coordinamento nazionale per poter, non solo confrontarci sulle prime riflessione sul testo e sulla Nota da noi redatta, ma per poter insieme programmare le modalità di lavoro con le quali intenderemo proseguire nei prossimi mesi, nell’avvicinarsi e avviarci alla data di scadenza dell’elaborazione finale del Testo Unico (Maggio 2008). In questo senso, difatti, non va dimenticato che se la bozza di testo ad oggi a disposizione è relativa al Titolo I (comprensiva pertanto della sola parte riferita alle Disposizioni generali del d.lgs.626/94), tutta la parte relativa ai Titoli dal II in poi, deve ancora essere elaborata (anche se alcuni contributi a breve arriveranno da parte degli istituti nazionali quali Ispesl, ISS, Coordinamento tecnico delle Regioni, Uni…).
Rinnovando, ancora una volta, a tutti l’invito a farci pervenire, attraverso i propri referenti regionali o nazionali di categoria o direttamente, i propri contributi, le proprie riflessioni e suggerimenti, vi inviamo i nostri più cari auguri di un Buon Natale e una Felice chiusura dell’Anno.
Cinzia FRASCHERI Renzo BELLINI
Responsabile nazionale Segretarrio Confederale
Salute e Sicurezza sul Lavoro e della
Responsabilità Sociale delle Imprese
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