

REGIO DECRETO n°148 del 1931

REGIO DECRETO regolamento attuativo n°148 del 1931

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ORDINI I SERVIZIO AZIENDALI
ORDINE DI SERVIZIO n. 56 - DONAZIONI SANGUE
Corpo:
Si rende noto al personale che dal 1 marzo c.a. entrerà in vigore l’accordo aziendale 27 gennaio 2006 relativo all’oggetto.
Tale accordo prevede che per la donazione sangue o plasmaferesi il dipendente sarà lasciato libero dal servizio nel giorno in cui avverrà la donazione – secondo le nome di legge in vigore.
L’azienda continuerà invece a concedere una giornata di libertà in più soltanto alla seconda donazione nell’arco dell’anno.
Si ricorda inoltre che, prima di effettuare la donazione, il personale dovrà concordare con la propria struttura di riferimento la data della donazione stessa; questa infatti potrà essere spostata nell’arco della settimana della richiesta, in base ad esigenze di servizio.
15/02/2006
LA DIREZIONE GENERALE ATAF
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ORDINE DI SERVIZIO n. 66 - VENDITA BIGLIETTI A BORDO
Corpo:
In applicazione dell’accordo aziendale del 27/01/2006 a partire dal prossimo 1° marzo 2006 la vendita dei titoli di viaggio a bordo diventerà obbligatoria per tutti gli autisti.
La consegna dei titoli di viaggio agli autisti avverrà nei giorni 22, 23, 24, 27 e 28 febbraio presso:
• Deposito Cure – portineria : orario dalle 5.00 alle 18.00
• Deposito Peretola – portineria : orario dalle 5.00 alle 18.00
• Sala Clienti ATAF (Stazione SMN) nell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio: dal lunedì al venerdì orario 7.15 – 13.15 e 13.45-19.45 il sabato orario 7.15 – 13.15
Successivamente ogni operazione sarà effettuata presso:
• Sala Clienti ATAF (Stazione SMN) nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì orario 7.15 – 13.15 e 13.45-19.45 il sabato orario 7.15 – 13.15
• CRAL ATAF in Via Pacinotti 1A nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, orario 10.30 – 13.30 e 14.30 – 17.00
• CRAL ATAF presso deposito di Peretola nei giorni e negli orari di presidio del personale del circolo ricreativo aziendale.
Ogni autista deve ritirare un minimo di n° 20 biglietti. I biglietti sono disponibili in blocchetti da n°10 biglietti ciascuno.
Al momento del ritiro dei biglietti ogni autista deve essere identificato presentando il tesserino aziendale e firmare il foglio di ritiro dei biglietti, con ciò accertando l’effettivo quantitativo di biglietti ricevuti e materialmente ritirati.
Con il ritiro dei biglietti l’autista assume ogni responsabilità ai sensi delle norme vigenti derivanti dalla custodia dei titoli di viaggio.
Ogni autista è obbligato ad avere dei titoli di viaggio per la vendita a bordo ed è tenuto a controllare periodicamente di avere a disposizione un numero congruo di titoli di viaggio per la vendita e ad approvvigionarsi degli stessi negli appositi punti di rifornimento prima che li termini.
Gli autisti trovati sprovvisti di titoli di viaggio saranno oggetto di controlli successivi e, verificata la periodicità dei loro prelievi, in caso di ripetitività delle situazioni di mancanza dei biglietti, saranno assoggettati a sanzione disciplinare.
L’autista non deve anticipare l’importo dei biglietti al momento del loro ritiro ed il pagamento verrà regolarizzato in busta paga nelle competenze del mese successivo a quello del ritiro nel modo seguente:
• addebito per il valore dei biglietti ritirati
• accredito del corrispettivo relativo per la vendita.
Eccezionalmente i ritiri effettuati dal 22 al 28 febbraio saranno regolarizzati con la busta paga di aprile e non con quella di marzo.
L’obbligo della vendita a bordo è esteso a tutto l’arco orario del servizio nel rispetto e garanzia della sicurezza e della regolarità dell’esercizio.
La vendita non può essere effettuata durante le operazioni di verifica dei titoli di viaggio.
Nel caso in cui manchino le condizioni di sicurezza e regolarità precedentemente menzionate l’autista deve, con cortesia e giudizio motivato, ricordare al cliente che vige comunque l’obbligo di acquisto del titolo di viaggio a terra: la vendita a bordo ha carattere sussidiario e può essere effettuata solo nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio.
Il cliente che faccia richiesta di acquisto di biglietto a bordo deve presentarsi con denaro contato: l’autista non dà resto.
Pertanto il cliente sprovvisto di titolo di viaggio, nel caso in cui non sussistano le condizioni per l’acquisto del biglietto dall’autista, in caso di verifica dei titoli di viaggio da parte del personale di controllo e di assoggettamento a sanzione, non potrà essere esonerato dal pagamento della sanzione.
A supporto delle motivazioni dell’autista sulle vetture, oltre agli attuali cartelli informativi, verrà esposto un cartello informativo specifico per la clientela.
21/02/2006
LA DIREZIONE GENERALE ATAF
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COMUNICATO N. 34
Malattia
- a seguito dell’entrata in vigore della modifica al secondo periodo dell’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005, stabilita dall’articolo 1, comma 3-ter della legge n. 80 del 2005, che estende anche ai lavoratori autoferrotranvieri il trattamento di malattia a carico dell’INPS secondo la normativa in atto per il settore industria;
- preso atto che nel corso del mese di giugno non è stato possibile trovare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori un accordo sulla disciplina integrativa delle prestazioni previdenziali per il personale delle aziende autoferrotranviarie;
- in adesione con quanto puntualizzato dall’Associazione circa la piena disponibilità a portare avanti senza indugi la trattativa a livello nazionale, unico livello competente per materia, al fine di giungere quanto prima ad una definizione negoziale e sostenibile;
- in conformità con quanto deliberato dagli organi statutari di ASSTRA;
si fa presente che dal 1° luglio 2005 il trattamento di malattia del personale di ruolo delle aziende autoferrotranviarie (cioè il personale stabile soggetto all’Allegato A) al RD n. 148 del 1931) sarà il seguente:
Personale con qualifiche operaie
(ai fini dei rapporti con l’INPS per malattia)
primi tre giorni |
100% della retribuzione “normale” nazionale |
dal 4° al 20° giorno |
anticipazione trattamento a carico INPS (50% della retribuzione) |
dal 21° al 180° giorno |
anticipazione trattamento a carico INPS (66,66% della retribuzione) |
aspettativa |
fino a 18 mesi ulteriori senza retribuzione |
mantenimento del posto di lavoro |
6 mesi di malattia per anno solare (fino a ulteriori 18 mesi in ipotesi di aspettativa) |
Personale con qualifiche impiegatizie
(ai fini dei rapporti con INPS per malattia)
con anzianità di servizio fino a 3 anni |
primi 2 mesi |
100% della retribuzione “normale” nazionale |
dal 3° al 6° mese |
50% della retribuzione “normale” nazionale |
aspettativa |
fino a ulteriori 18 mesi senza retribuzione |
mantenimento posto di lavoro |
6 mesi di malattia (fino a ulteriori 18 mesi in ipotesi di aspettativa) |
con anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni |
primi 3 mesi |
100% della retribuzione “normale” nazionale |
dal 4° al 9° mese |
50% della retribuzione “normale” nazionale |
aspettativa |
fino a ulteriori 15 mesi senza retribuzione |
mantenimento posto di lavoro |
9 mesi di malattia (fino a ulteriori 15 mesi in ipotesi di aspettativa) |
con anzianità di servizio oltre i 6 anni |
primi 4 mesi |
100% della retribuzione “normale” nazionale |
dal 5° al 12° mese |
50% della retribuzione “normale” nazionale |
aspettativa |
fino a ulteriori 12 mesi senza retribuzione |
mantenimento posto di lavoro |
12 mesi di malattia (fino a ulteriori 12 mesi in ipotesi di aspettativa |
I trattamenti di malattia degli assunti con rapporti di lavoro “flessibile” sono determinati in analogia a quanto previsto per il personale di ruolo.
In caso d’infortunio l’azienda eroga quanto dovuto in termini di legge (100% della retribuzione nella giornata dell’infortunio e 60% nei tre giorni successivi), mentre dal 4° giorno in poi spetta al lavoratore infortunato l’indennità erogata dall’INAIL (60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, 75% della retribuzione dal 91° giorno).
Si allega la tabella distintiva tra le categorie di “impiegati” ed “operai” delle qualifiche professionali di cui all’attuale sistema di inquadramento del personale autoferrotranviario, redatta in conformità alle indicazioni delle OO.DD. La tabella registra, rispetto alla precedente pubblicazione, la sola variazione relativa alla figura di “Addetto all’esercizio”.
AREA PROFESSIONALE 1^
MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI |
Impiegati |
Operai |
Responsabile unità amm./tecnica complessa |
X |
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Capo unità organizzativa amm./tecnica |
X |
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Professional |
X |
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AREA PROFESSIONALE 2^
MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE |
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Area operativa esercizio/automobilistico – filoviario – tranviario |
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Coordinatore di esercizio |
X |
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Addetto all’esercizio |
X |
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Area operativa amministrazione e servizi |
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Coordinatore di ufficio |
X |
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Specialista tecnico/amministrativo |
X |
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Area operativa manutenzione impianti ed officine |
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Capo unità tecnica |
X |
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Capo operatori |
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X |
Area operativa servizi ausiliari per la mobilità |
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Coordinatore della mobilità |
X |
|
Addetto alla mobilità |
|
X |
AREA PROFESSIONALE 3^
MANSIONI OPERATIVE |
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Area operativa esercizio/automobilistico – filoviario – tranviario |
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Operatore di esercizio |
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X |
Collaboratore di esercizio |
|
X |
Area operativa amministrazione e servizi |
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|
Collaboratore di ufficio |
X |
|
Operatore qualificato di ufficio |
X |
|
Operatore di ufficio |
X |
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Area operativa manutenzione impianti ed officine |
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Operatore certificatore |
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X |
Operatore tecnico |
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X |
Operatore qualificato |
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X |
Operatore di manutenzione |
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X |
Area operativa servizi ausiliari per la mobilità |
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Assistente alla clientela |
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X |
Operatore qualificato della mobilità |
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X |
Operatore della mobilità |
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X |
AREA PROFESSIONALE 4^
MANSIONI GENERICHE |
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Caposquadra ausiliari |
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X |
Operatore generico |
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X |
Ausiliario |
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X |
Ausiliario generico |
|
X |
La Direzione Firenze, 19 luglio 2005
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ORDINE DI SERVIZIO n. 194
NORME GENERALI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA DIVISA
Ad integrazione del precedente OdS n. 181 del 16/05/2005, ricordiamo a tutto il personale tenuto ad indossare la divisa aziendale – personale viaggiante, personale che svolge mansioni di controllo, addetti ufficio informazioni, addetto alla vendita titoli di viaggio, addetti alle portinerie, uscieri – che come la camicia invernale, anche la camicia estiva dovrà essere portata all’interno dei pantaloni.
Firenze, 27/05/2005 LA DIREZIONE GENERALE ataf
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ORDINE DI SERVIZIO n. 181
NORME GENERALI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA DIVISA
Ricordiamo a tutto il personale tenuto ad indossare la divisa aziendale - personale viaggiante, personale che svolge mansioni di controllo, addetti ufficio informazioni, addetto alla vendita titoli di viaggio, addetti alle portinerie, uscieri - le norme generali a cui attenersi.
- PERIODO INVERNALE (dal 01/12 al 28/02) – il personale dovrà indossare la divisa invernale composta da: giacca, pantaloni, cintura, camicia a manica lunga, cravatta, golf o gilet, giubbotto invernale. Non è consentito l’uso di capi delle vecchie divise come ad esempio cappotto ed impermeabile.
I capi forniti possono essere utilizzati, a scelta del dipendente, come segue:
- giacca, pantalone invernale, camicia con o senza cravatta;
- pantalone invernale, camicia con o senza cravatta;
- come a) e b) con golf a V o gilet sopra la camicia.
- PERIODO ESTIVO (dal 01/06 al 30/09) - il personale dovrà indossare la divisa estiva composta da: giacca, pantaloni in cotone o fresco lana, cintura, camicia a manica lunga o corta, cravatta, golf o gilet, giubbetto estivo. Non è consentito l’uso di capi delle vecchie divise estive.
I capi forniti possono essere utilizzati, a scelta del dipendente, come segue:
- giacca, pantalone estivo, camicia con o senza cravatta;
- pantalone estivo, camicia con o senza cravatta;
- come a) e b) con golf a V o gilet sopra la camicia
Nei periodi non compresi: marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre il personale può scegliere di indossare capi della divisa estiva o invernale.
Il personale dovrà utilizzare sempre la divisa di più recente dotazione, sia del tipo estivo che del tipo invernale, rispettando le seguenti modalità:
- la camicia a maniche lunghe portata senza giacca può avere le maniche rimboccate non oltre il gomito, può essere sbottonata solo fino al secondo bottone superiore e deve essere indossata dentro i pantaloni;
- al bavero, al taschino della giacca o del giaccone o al taschino della camicia dovrà essere applicato il tesserino personale, inserito nell’apposita portatessera in modo che risulti sempre visibile al pubblico lo stemma aziendale e il numero di matricola di ciascun dipendente;
- le calzature dovranno essere di colore preferibilmente scuro tali da non creare condizioni di difficoltà e insicurezza alla guida, non è consentito l’utilizzo di sandali aperti, zoccoli etc…e tutte quelle calzature che non garantiscano piena aderenza fra suola e pianta del piede;
non dovranno essere indossati contemporaneamente:
- capi di vecchia e nuova foggia;
- capi della divisa estiva e capi di quella invernale;
- capi diversi da quelli in dotazione tranne accessori integrativi aventi funzione protettiva quali sciarpe e guanti;
si ricorda inoltre che non è consentito:
- modificare con accessori o altro l’aspetto esterno della divisa;
- indossare indumenti diversi rispetto a quelli in dotazione;
- indossare cappelli, berretti, copricapo.
Firenze, 16 maggio 2005 LA DIREZIONE GENERALEataf
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