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Importante accordo sul premio di Produttività della società "Autostrade Tirrenica"

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 Aprile 2011 presso la sede di Rosignano, si sono incontrati:

  • La Società Autostrada Tirrenica p.A.
  • Le Segreterie Regionali di FILT-Cgil, FIT-Cisl, UILTRASPORTI, SLA-Cisal, UGL-Ausiliari del Traffico
  • Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

per valutare l’andamento degli indicatori e misurare la loro incidenza rispetto al Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2010 da corrispondere in due tranches, una delle quali già erogata con le competenze del mese di Marzo 2011 e la restante parte dell’importo da erogare a Luglio 2011.

I risultati conseguiti dall’Azienda per l’anno 2010, anche rispetto agli indicatori legati alle variazioni sull’EBITDA di Gruppo, quale parametro di riferimento per la redditività aziendale, nonché gli indicatori di traffico e transiti, permettono di definire l’ammontare complessivo lordo del Premio per il livello “C”, di € 1.472,56.

L’importo di € 1.472,56 verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri di cui alla tabella “A”, allegata al c.c.n.l. 15 luglio 2005. I relativi importi sono riportati nell’allegato 1 del presente Accordo.

Inoltre, a tutto il personale iscritto al Fondo di previdenza complementare ASTRI, nel mese di Agosto 2011, verrà versata “una tantum” una ulteriore somma di € 150,00, riproporzionata per il personale part-time e per i contratti a tempo determinato secondo i criteri di corresponsione previsti nell’Accordo del 15 Luglio 2004.

Al fine di favorire ulteriori adesioni al Fondo ASTRI, le parti concordano che l’importo di cui al comma precedente verrà erogato nel mese di Agosto 2011 a tutti coloro che si iscriveranno entro Luglio 2011.

Inoltre, al fine di valorizzare l’impegno profuso nella fase preliminare di sottoscrizione della Convenzione unica ANAS, a tutto il personale a tempo indeterminato, con le competenze del mese di Agosto 2011 verrà versata una ulteriore somma pari a euro 100,00, riproporzionata per il personale part time secondo i criteri di erogazione previsti nell’accordo del 15 Luglio 2004.

Fermo rimanendo quanto previsto al punto 18 dell’Accordo del 12 Luglio 2004, le Parti si danno atto che i criteri di erogazione del Premio restano quelli già definiti al punto 15 del medesimo Accordo.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo rispetta le caratteristiche previste dalla vigente normativa per accedere ai benefici contributivi e fiscali. Conseguentemente la Direzione Aziendale provvedere al deposito del presente Accordo presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipulazione, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 3, lettera a) del D.M. 7 maggio 2008.

ALLEGATO

 

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