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Milleprororoghe e pensioni: il senato introduce alcune modifiche

Dopo la terza lettura il cosiddetto milleproroghe è stato definitivamente approvato dal Parlamento. Nei vari passaggi, tra le due Camere, non sono state apportate sostanziose modifiche alle norme che regolamentano il diritto a pensione, rispetto quanto precedentemente comunicato con l’informativa del 31 gennaio u.s. Ad ogni buon conto riepiloghiamo i contenuti aggiornandoli con le novità che interessano i lavoratori che usufruivano del congedo straordinario per assistere figli affetti da grave disabilità e gli esposti all’amianto .

Il disposto dell’articolo 24 della legge n.214/2011 è stato modificato come di seguito specificato.

I lavoratori che alla data dal 4/12/2011 erano titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore (ferrovie, banche, poste, monopoli di stato ecc..) o vi rientrano per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, godranno dei vecchi requisiti di accesso alla pensione (40 anni di contributi, quote più finestre), ma saranno obbligati a rimanere a carico dei Fondi di sostegno al reddito fino al compimento del 60esimo anno di età.

La penalizzazione sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dell’1% per i primi due anni e del 2% per quelli successivi) prevista per chi accederà alla pensione anticipata (oltre 41 anni donne, oltre 42 anni uomini) con meno di 62 anni di età non si applicherà se l’anzianità contributiva sarà maturata entro il 31/12/2017. Per il calcolo del periodo contributivo saranno validi, oltre ai periodi calcolati sulla prestazione effettiva anche quelli di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2011 sia per effetto di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile) sia per quello di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potranno accedere al pensionamento secondo la normativa previgente (40 anni di contributi, quote, più finestre) sempreché rientrino nell’ambito delle risorse economiche stanziate dalla legge.

In ogni caso devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o equipollenti) che saranno indicati nel medesimo decreto ministeriale;
  • il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire il 4/12/2011.

Gli oneri derivanti dalle prime due disposizioni saranno coperti dall’aumento dell’accisa sui tabacchi lavorati, mentre, per quanto riguarda le deroghe alla applicazione delle disposizioni delle norme introdotte dalla recente riforma delle pensioni, si prevede una clausola di salvaguardia per la quale se, in seguito all’inclusione dei nuovi beneficiari, si determinasse il raggiungimento del limite delle risorse economiche previste, le ulteriori domande relative ai

nuovi beneficiari potrebbero essere prese in considerazione solo a condizione che il Ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia emanino un decreto in cui si preveda l’ incremento delle aliquote contributive, non pensionistiche, a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato escludendo il contributo al Fondo di garanzia per TFR e il contributo di cui all’art. 25 comma 4 legge n.845/1978.

La prima novità introdotta nella rilettura del provvedimento al Senato, è quella della conservazione dei vecchi requisiti per accedere alla pensione anche per coloro che, alla data del 31.10.2011, risultavano essere in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del T.U. n.151/2001, e che li matureranno entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo stesso.

Infine, nel provvedimento è stata inserita una clausola in cui si prorogano i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente al 12 aprile 2009 a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici per l’esposizione all’amianto (di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 25), sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, con esclusione dei casi di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

In questo caso, il milleproroghe prevede la copertura economica per i trattamenti erogati fino alla data di entrata in vigore del decreto, senza la corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese alla stessa data.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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