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Ricomprendere i ferrovieri, tra gli addetti a lavorazioni faticose e pesanti [lettera]

pensione inps calcoloLa riforma delle pensioni introdotta con la legge n. 214/2011, con decorrenza 01.01.2012 ha modificato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche anche per i ferrovieri dipendenti dal Gruppo FS e dalle altre imprese ferroviarie.

Le norme in questione hanno determinato un repentino ed indiscriminato innalzamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti previdenziali con conseguenze negative sulle condizioni dei lavoratori e delle imprese ferroviarie.

Il comma 18 dell’art. 24 della sopracitata legge, all’ultimo periodo stabilisce che “… le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale istituito presso l’Inps ai sensi dell’art. 43 della Legge 23 novembre 1999, n. 488”

Tale ultima statuizione esclude i ferrovieri, segnatamente quelli iscritti al Fondo Speciale, anche dalle misure di graduale armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

È il caso di evidenziare, a tale proposito, che la disciplina previdenziale previgente applicata ai ferrovieri nel periodo ante riforma, traeva il proprio riconoscimento dalle particolari condizioni organizzative e operative dei servizi ferroviari e dalle modalità con cui i lavoratori addetti a tali servizi eseguivano le mansioni connesse alle loro professioni ritenute particolarmente faticose e pesanti.

In virtù di questo peculiare e specifico sistema previdenziale, che già riconosceva ai ferrovieri più favorevoli requisiti di accesso al trattamento pensionistico in relazione alla gravosità delle loro mansioni, questa categoria di lavoratori è stata a suo tempo esclusa dalle tutele accordate ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 67 del 21 aprile 2011.

E’ fondamentale ricordare che il comparto delle attività ferroviarie è un settore di attività basato su un sistema industriale e produttivo unico e complesso che richiede, per alcune tipologie professionali, lo svolgimento di prestazioni lavorative eseguite in condizioni particolarmente impegnative e complesse, prevalentemente connesse alla sicurezza ed efficienza del servizio ferroviario di viaggiatori e merci.

Il provvedimento legislativo in materia (legge n. 214/2011), a nostro avviso, ha inoltre determinato una sostanziale discordanza tra i trattamenti previdenziali dei lavoratori del settore ferroviario e i trattamenti accordati ad altri settori che per assetto industriale hanno caratteristiche similari.

Tenuto conto delle obiettive peculiarità del settore delle Attività Ferroviarie, sopra richiamate, sarebbe opportuno riconsiderare le palesi disarmonie che si sono sviluppate a seguito della riforma ed intervenire per poter ammettere nel processo di graduale armonizzazione i ferrovieri iscritti al Fondo Speciale FS e ricomprendere, più in generale, i lavoratori del settore ferroviario, tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs n. 67 del 21.4.2011 come modificato dallo stesso comma 17 del medesimo art. 24 della Legge 214/2011.

Alla luce di queste brevi considerazioni e al fine di illustrare compiutamente le problematiche previdenziali del settore, si richiede un’audizione.

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