Trasporto Ferroviario e Servizi

Facciamo chiarezza.. "Il Fondo di sostegno al Reddito FS"

Il Fondo è un ammortizzatore sociale che per la parte relativa alle prestazioni straordinarie è assimilabile alla mobilità lunga per le altre imprese. Pertanto è soggetto ai controlli da parte di Inps e Ministeri competenti. Non è, quindi, ammessa una gestione approssimativa pena l’invalidazione del procedimento.

Nel comitato amministratore del Fondo è presente un componente nominato dall’Inps, per cui eventuali elusioni alle norme e alle procedure che portino alla firma di accordi per esodare indebitamente dei lavoratori potranno configurarsi come danno sia erariale (le prestazioni straordinarie sono a completo carico delle Aziende del gruppo Fs) che nei confronti dei singoli che eventualmente ritenessero di essere stati danneggiati.

Ecco due documenti utili alla conoscenza del fondo:

Fondo Sostegno al Reddito

Scheda fit cisl fondo sostegno

Uno tra gli argomenti di conversazione quotidiana tra i ferrovieri in questi ultimi periodi è sicuramente quello relativo al fondo di sostegno al reddito. C’è chi lo percepisce come una speranza, in quanto pensa di andarsene al più presto dall’azienda, chi invece con timore per il motivo opposto, ovvero vorrebbe lavorare il più a lungo possibile. Tutti si ricordano gli strumenti utilizzati nell’ultimo ventennio per gestire gli esuberi di personale: dai prepensionamenti con i sette anni di scivolo concessi ai colleghi in esubero negli anni 90, agli incentivi economici per gli esodi, di più recente istituzione, che continuano ad essere lo strumento principe per la riduzione del numero dei ferrovieri. La memoria a volte fa brutti scherzi e ci si ricorda solo quello che si vuole ricordare, lo diciamo per la seconda categoria di ferrovieri quelli che vogliono rimanere a lavorare per il più lungo tempo possibile, che molto probabilmente vede il fondo di sostegno come uno strumento penalizzante rispetto a coloro che li hanno preceduti. Per smentire queste preoccupazioni facciamo un passo indietro recuperando un pezzo dell’articolo sul Fondo di sostegno pubblicato sulla “Voce dei Ferrovieri” del giugno del 1998, per spiegare le ragioni per cui fu istituito il fondo di sostegno al reddito. “L’esigenza di costituire uno specifico Fondo di sostegno si era già evidenziata già nel 1996 allorquando, in sede di stesura della legge finanziaria 1997, vi fu l’ennesimo tentativo di estendere anche al personale FS le norme sulla Cassa integrazione.(CIG) Giova ricordare che grazie al deciso intervento delle Confederazioni, e della Cisl in particolare, tali tentativi vennero annullati e fu prevista la possibilità, in generale per enti ed aziende erogatori di servizi pubblici di pubblica utilità sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, di definire misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell’occupazione (Legge 662/96 art. 2 comma 28) mediante la costituzione di appositi fondi da parte della contrattazione collettiva. La necessità di costituire un apposito fondo, connotato quale ammortizzatore sociale specifico per la categoria, sostenibile, fra l’altro, quale alternativa ai ripetuti tentativi di estendere ai ferrovieri la CIG o le procedure previste dalla Legge n.223/91(liste di mobilità, licenziamenti collettivi) per la gestione di eventuali esuberi derivanti da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e dalla innovazione tecnologica, è stata poi convenuta all’interno dell’Intesa de 2 dicembre 1997 tra Governo, Ferrovie e Sindacati. Da ciò è scaturito l’apposito emendamento governativo alla legge finanziaria del 1998, che è stato poi recepito nell’art.59 comma 6 della Legge n. 449/1997….” Sulla base dei riferimenti normativi sopra citati e degli accordi sindacali fu istituito, con DM n. 54/ T del 21 maggio 1998, il Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato Spa. Sintetizzando il Fondo è nato per dotare la categoria dei ferrovieri di ammortizzatori sociali, dei 1 quali altrimenti sarebbero privi, per affrontare periodi di crisi come quello che stiamo vivendo. Immaginiamoci se non avessimo avuto questo strumento, cosa sarebbe potuto accadere in momenti come questi in cui si discute su come estendere a tutti i lavoratori degli ammortizzatori sociali che consentano una tutela minima di reddito nel caso di riduzione della capacità produttiva o di cessazione di attività. Concetti certamente difficili da “digerire” per una categoria come la nostra che molte volte ritiene di essere al riparo da ciò che le accade intorno e certi discorsi non la “dovrebbero” né interessare né tanto meno sfiorare. Purtroppo così non è. Proseguiamo nell’excursus storico per vedere cosa è successo e cercare di capire meglio come funzionerà il Fondo di cui all’accordo del 15 maggio 2009. Nel 1998, il 19 novembre fu siglato un accordo nazionale in cui si stabiliva, oltre alla data di inizio dell’operatività del fondo, che tutti coloro che avevano già maturato i requisiti per andare in pensione con il massimo (37 anni di contributi) fossero licenziati e quindi posti fuori dal ciclo produttivo. Molti dei trentasettenni collocati in pensione ricorsero alla magistratura per impugnare il licenziamento rivendicando il mancato rispetto di alcune delle garanzie previste dalla legge n. 223\1991. La magistratura diede ragione ai ricorrenti e a tutt’oggi si avvertono gli strascichi giudiziari della vicenda. Per il nostro ragionamento quello che ci preme sottolineare è il fatto che la magistratura mettendo in discussione gli accordi sindacali, fece rientrare dalla finestra dei pericolosi concetti, come l’estensione della cassa integrazione guadagni (CIG) e la mobilità (licenziamenti collettivi) anche per i ferrovieri che, invece si volevano evitare utilizzando strumenti pattizi, sicuramente meno invasivi e traumatici per la categoria. Nel 2000 accadde un altro importante fatto con cui oggi bisogna fare i conti. La gestione delle pensioni dei Ferrovieri, che fino ad allora era un compito svolto all’interno dell’Azienda FS, fu trasferita all’Inps per ovvie ragioni di uniformità e con le riforme previdenziali che furono approvate dal Parlamento. Dalla istituzione del Fondo i ferrovieri e l’aziende del Gruppo Fs hanno versato le quote di contribuzione previste fino al 2005, anno in cui a seguito di un accordo per il rinnovo del biennio economico del contratto si decise la sospensione dei versamenti ritenendo che le risorse accantonate fossero sufficienti a garantire l’eventuale operatività del Fondo. Dal 1998 ad oggi il fondo è rimasto silente, ha semplicemente accumulato i versamenti dei ferrovieri e delle aziende; attualmente ha in cassa circa 125 milioni di euro. Per rendere operativo il Fondo si sono dovuti apportare tutti i correttivi che tenessero conto delle indicazioni della Magistratura nonché quelle dell’Inps che sarà l’ente che gestirà operativamente le prestazioni. Dopo tutte queste premesse è arrivato il momento di chiarire meglio il funzionamento del fondo. Prima ricordando come questo si finanzia e chi lo amministrerà, poi passeremo alla spiegazione delle prestazioni, per ultima lasciamo la descrizione della procedura su come si “finisce” nel fondo. Daremo anche alcune indicazioni per quanto riguarda la fiscalità, i titoli di viaggio, il rapporto con Eurofer, il Tfr per dare un quadro il più completo possibile. Come si finanzia il Fondo Per le prestazioni ordinarie, è previsto contributo annuo dello 0,50%, calcolato sulla retribuzione 2 imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori. Ma come abbiamo accennato sopra per questa categoria di prestazioni sono già a disposizione 125 milioni di euro. Inoltre per la parte relativa al pagamento della contribuzione previdenziale correlata (i contributi per la pensione compresa la quota del 9,19% a carico del lavoratore) questa è a totale carico del datore di lavoro che verserà un contributo aggiuntivo. Per le prestazioni straordinarie è previsto un contributo straordinario, a totale carico del datore di lavoro, il cui ammontare è pari all’importo lordo degli assegni straordinari da erogare ai lavoratori interessati. Inoltre come per le prestazioni ordinarie rimane a totale carico dell’impresa il versamento dei contributi previdenziali compresa la quota del lavoratore. Amministrazione del Fondo Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, formato da dodici componenti di cui sei designati dalle Società del Gruppo Fs e sei da ciascuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato l’accordo, che durano in carica per due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte I compiti del comitato amministratore sono: 1. predisporre, sulla base dei criteri stabil
iti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 2. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo; 3. deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità; 4. vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; 5. verificare annualmente l’andamento finanziario del Fondo; 6. deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell’accordo, la misura del contributo addizionale nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario; 7. deliberare le sospensioni delle contribuzioni; 8. proporre modifiche dell’aliquota contributiva ordinaria prevista al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni nei limiti previsti dal d.m. 27 novembre 1997, n. 477; 9. decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; 10. formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti; 11.assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro. Il Fondo avrà una durata decennale a partire dal 15 maggio 2009. Le prestazioni Vediamo ora cosa fa effettivamente il Fondo. Il Fondo provvede ad erogare due tipi di prestazioni: ordinarie e straordinarie. Le prestazioni ordinarie sono a loro volta contraddistinte da due fattispecie. Entrambe non possono, però, avere una durata superiore ai 18 mesi nell’arco di validità del fondo. Le prime scattano nel momento in cui il lavoratore dovrà, a seguito di accordo sindacale o volontariamente, sottoporsi ad un periodo di formazione per essere riqualificato professionalmente. Nel prosieguo della spiegazione per comodità le chiameremo prestazioni 3 ordinarie per riqualificazione. Le seconde scattano nel momento in cui il lavoratore, sempre a seguito di accordo sindacale o volontariamente, sarà coinvolto da processi di riorganizzazione del ciclo produttivo che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro ovvero la collocazione in part-time. Queste ultime proseguiremo identificandole come prestazioni ordinarie per riduzione di orario di lavoro. Le prestazioni straordinarie, sono quelle che il Fondo eroga attraverso un assegno per il sostegno al reddito per il periodo che manca al raggiungimento della pensione (accompagnamento alla pensione fino alla prima finestra utile per ottenerne l’erogazione) dei lavoratori che, a seguito di accordo sindacale o volontariamente, risultino eccedentari. Le prestazioni avranno una durata massima di 48 mesi tenendo conto della finestra di uscita. Per memoria ricordiamo quali sono gli attuali limiti di età, quote per il raggiungimento della pensione pubblica: Requisiti per andare in pensione: – Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010; – Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012; – Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013; – I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni; – Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni. Finestre La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema: * Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno ** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre Prima di proseguire un’altra piccola nota sul concetto di volontarietà sopra riportato che potrebbe generare qualche fraintendimento. Per comprendere meglio quando “scatta” la volontarietà rimandiamo alla lettura del capitolo che descrive la procedura di accesso al Fondo. Quanto valgono le prestazioni Con meno di 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 30 giugno 1° gennaio anno successivo 1° luglio anno successivo 31 dicembre 1° luglio anno successivo 1° gennaio secondo anno successivo Con almeno di 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 31 marzo 1° luglio stesso anno* 1° ottobre stesso anno 30 giugno 1° ottobre stesso anno** 1° gennaio anno successivo 30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo 4 Ordinarie Proseguendo l’esposizione vediamo ora quanto valgono “in moneta” le prestazioni partendo da quelle ordinarie per la riqualificazione. Per tutto il periodo che il lavoratore starà in formazione percepirà il 100% dello stipendio, calcolato sulla media dei 12 mesi precedenti all’ingresso nel Fondo della retribuzione annua lorda (RAL) al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell’art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell’indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo. Ciò significa che sono comprese sia la 13° che la 14° nonché tutti gli altri emolumenti percepiti nell’anno precedente. L’importo annuale sarà quindi rapportato al periodo di permanenza nel Fondo. Il lavoratore non pagherà la sua quota di contribuzione per la pensione che sarà a carico dell’azienda. Da qui ne deriva un ulteriore vantaggio del 9,19%. Vediamo ora il caso in cui il lavoratore sia soggetto ad una riduzione di orario. In questo caso il Fondo eroga una prestazione, per la parte di riduzione dell’orario di lavoro pari al 70% della retribuzione così come definita nel paragrafo precedente. Facciamo un esempio per capirci meglio. Un lavoratore collocato nel Fondo a seguito di una riduzione del suo orario di lavoro del 50%, in un mese lavorerà 18 ore a settimana, al posto delle canoniche 36, oppure se part-time verticale 11 giorni sui 22 lavorabili. La sua paga sarà così composta: – Ferrovie gli pagherà la prestazione effettivamente resa ovvero il 50% della normale retribuzione; – Per la rimanente parte di prestazione che il lavoratore non fornisce, ovvero il 50%, il Fondo integrerà al lavoratore il 70% della RAL riferita allo stesso periodo di non lavoro. Complessivamente il lavoratore percepirà, per tutto il periodo in cui rimane nel fondo a prestazioni ridotte, l’85% di quella che sarebbe stata la sua paga intera se avesse lavorato tempo pieno. Il valore reale, però, che percepisce il lavoratore, per effetto dei contributi per la pensione pagati per intero dall’azienda, è circa l’88% della paga normale intera. Sintetizzando lavora per il 50% e percepisce per l’88% della paga normale intera. Da non dimenticare che nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell’assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi, quindi se ci saranno gli aumenti contrattuali quelli rientrano nel ricalcolo dell’assegno. Aspetti diversi Eurofer Per quanto riguarda la previdenza complementare il lavoratore potrà scegliere se proseguire il versamento al Fondo oppure sospenderlo. Le Aziende si adegueranno alle volontà del lavoratore per le quote di loro competenza. Incompatibilità Da prestare attenzione anche al fatto che l’erogazione dell’assegno ordinario da parte del Fondo è subordinata alla condizione che il lavoratore durante il periodo di riduzione dell’orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. 5 Rimangono sempre valide le vigenti normative in tema di diritti e doveri del personale. Straordinarie Il valore dell’assegno straordinario per l’accompagnamento a pensione è equivalente al valor
e della pensione calcolata al momento della maturazione del diritto e non al momento in cui si viene collocati nel Fondo. Il che tradotto significa: se si è collocati nel Fondo oggi, ma si matura il requisito a pensione tra tre anni, il Fondo pagherà da subito l’importo della pensione maturata a quella data. Più pragmaticamente: se il lavoratore ha 34 anni di contributi e viene collocato nel Fondo, considerato che il massimo pensionabile per i ferrovieri che possono far valere il sistema retributivo scatta sempre a 37 anni, percepirà da subito l’equivalente della pensione calcolata sui 37 anni di contributi e non sui 34. Per cui da subito ci sarà un assegno superiore di circa il 6% a quello effettivamente maturato con la permanenza in servizio. Anche in questo caso c’è da mettere in contro il fatto che il Fondo pagherà il 9,19% di contribuzione correlata che non sarà più a carico del lavoratore. L’assegno del Fondo sarà erogato non fino alla data di maturazione del diritto ma a fino al mese precedente alla erogazione della pensione ovvero al raggiungimento della finestra d’uscita. L’assegno straordinario non subirà variazioni fino al momento di uscita dal Fondo, rimarrà costante, in quanto è maggiorato dall’inizio. Nelle tabelle di seguito riportate ci sono alcuni esempi esemplificativi, in quanto occorre tenere presente da quando decorre il diritto a pensione. Infatti può capitare che decorra prima la pensione di vecchiaia rispetto all’anzianità o viceversa, specialmente per alcune categorie di ferrovieri quali i macchinisti, i manovratori ed il personale di bordo. Anzianità prima di vecchiaia Lavoratore con 57 anni di età e 34 di contribuzione al 30.12.2008 collocato nel fondo a luglio 2009: – raggiungerà quota 95 il 30.12.2010 (diritto a pensione) – la finestra si apre il 01.07.2011. Percepirà l’assegno straordinario del fondo per 24 mesi: da luglio 2009 a giugno 2011 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 36 anni di contributi: 34,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 1,5 dal 01.07.2009 al 30.12.2010 (diritto a pensione, quota 95) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2010 (diritto a pensione) Anzianità prima di vecchiaia Lavoratore con 53 anni di età e 36 di contribuzione al 30.12.2008 collocato nel fondo a luglio 2009: 6 – raggiungerà 40 anni di contributi il 30.12.2012 (diritto a pensione) – la finestra si apre il 01.04.2013 Percepirà l’assegno straordinario del fondo per 45 mesi: da luglio 2009 a marzo 2013 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 37 anni di contributi. La contribuzione previdenziale “correlata” sarà versata dall’azienda fino a dicembre 2012 (diritto a pensione) . Vecchiaia prima di anzianità Lavoratrice con 58 anni di età e 32 anni di contribuzione al 30.12.2008 collocata nel fondo a luglio 2009, che richieda la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età: – non raggiungerà quota 95 al 30.12.2010 – raggiungerà i 60 anni di età al 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) – la finestra si apre dal 01.04.2011 Percepirà per 21 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio 2009 a marzo 2001 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 34 anni di contributi: 32,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 1,5 da 01.07.2009 a 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2010 (diritto a pensione di vecchiaia) Vecchiaia prima di anzianità Macchinista con 56 anni di età e 30 di contribuzione al 30.12.2008 collocato nel fondo a luglio 2009: – non raggiungerà quota 95 al 30.12.2010 – raggiungerà i 58 anni di età al 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) – la finestra si apre dal 01.04.2011 Percepirà per 21 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio 2009 a marzo 2011 (finestra) L’importo dell’assegno è pari alla pensione calcolata su 32 anni di contributi: 30,5 fino al 7 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 1,5 da 01.07.2009 a 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2010 (diritto a pensione di vecchiaia) Nel caso in cui il lavoratore sia prima collocato nel Fondo per un periodo in cui percepisca un assegno ordinario, che gli riduce la paga al 70% della media dell’anno precedente e poi sia ricollocato nel Fondo per l’accompagnamento a pensione, i periodi di riduzione della paga durante la permanenza nel fondo non faranno media per il computo delle prestazioni né quella straordinaria (la pensione) né quella ordinaria. Oltre alla erogazione con un assegno mensile c’è un ulteriore opzione di erogazione in una unica soluzione. Il lavoratore potrà richiedere di ottenere tutto quanto gli spetta in una unica soluzione. In tal caso l’assegno straordinario sarà pari ad un importo lordo corrispondente al 60% del valore attuale dell’importo lordo mensile dell’assegno straordinario spettante moltiplicato per il numero di mesi previsti di permanenza del lavoratore nel Fondo, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione dell’ accordo. In tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non verrà versata. Aspetti diversi TFR Per quanto concerne il TFR questo sarà regolarmente pagato al momento in cui il lavoratore sarà collocato nel Fondo in quanto tecnicamente sarà licenziato. Incompatibilità Per coloro che saranno collocati nel Fondo e usufruiranno delle prestazioni straordinarie, è bene ricordarsi che gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore collocato nel fondo percepisca redditi provenienti da concorrenti le imprese del Gruppo Fs viene a cessare immediatamente la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata. Il lavoratore è obbligato a comunicare al Fondo l’eventuale instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. Nel caso in cui l’ex dipendente voglia instaurare rapporti di lavoro con imprese non concorrenti o svolgere attività autonoma dovrà comunicarlo al Fondo. Il Fondo provvederà a ridurre l’assegno e il versamento della contribuzione correlata in misura proporzionale ai redditi percepiti dal lavoratore. Il calcolo verrà fatto in modo da garantire comunque che il lavoratore percepisca la stessa quantità di denaro prevista per la prestazione straordinaria; ovvero, non percepirà più nulla quando i redditi da lavoro saranno pari all’ammontare della prestazione straordinaria. Da prestare molta attenzione a queste fattispecie in quanto nel caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporti di lavoro (subordinato o autonomo) il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata. Tradotto dovrà restituire tutto con gli interessi e non maturerà la pensione. 8 Eurofer Per quanto concerne la previdenza complementare, il lavoratore collocato nel Fondo potrà richiedere il riscatto solo del 50% della posizione fintantoché non avrà maturato i requisiti per la pensione. E’ un obbligo di legge. In alternativa potrà mantenere accesa la posizione e versare dei contributi se lo ritenesse necessario. Regime fiscale L’assegno straordinario non avrà una tassazione ordinaria ma una “agevolata” simile a quella in vigore per il TFR. Se da un lato questo è un vantaggio per le minori tasse pagate, dall’altro c’è da dire che l’ex lavoratore non ha più la possibilità di dedurre dalle tasse e
ventuali mutui, spese mediche ecc.. Lo potrà fare solo se si farà mettere a carico di qualche altro familiare. Una volta uscito dal Fondo la tassazione della pensione sarà nuovamente di tipo ordinario con tutto quello che ne consegue, soprattutto una aliquota più elevata. Titoli di viaggio In materia di titoli di viaggio i lavoratori collocati nel Fondo godranno degli stessi diritti dei pensionati. Reversibilità L’assegno straordinario non è reversibile e in caso di decesso durante il periodo di permanenza del Fondo scatteranno gli stessi meccanismi previsti per coloro che muoiono, non per cause di servizio, prima di aver maturato il diritto a pensione: il superstite godrà di una pensione indiretta. Modifica delle leggi pensionistiche L’accordo istitutivo del Fondo contiene una clausola di salvaguardia nel caso in cui dovessero intervenire delle modifiche alla legislazione previdenziale per evitare che le persone collocate nel Fondo rischino di non maturare il diritto alla pensione. A seconda degli interventi legislativi saranno individuate ed adottate idonee misure. E’ utile ricordare che spetta al lavoratore collocato nel Fondo fare la domanda di pensione all’Inps. La procedura per entrare nel Fondo Fin qui abbiamo visto cosa è il Fondo, a cosa serve, che prestazioni eroga, quali sono le incompatibilità, qual è il regime fiscale, ma rimane un ultima e decisiva questione: come si entra nel Fondo? Per entrare nel Fondo occorre rispettare una rigida procedura in quanto la certificazione degli esuberi e delle situazioni di riduzione della capacità produttiva delle Aziende sono “conditio sine qua non” affinché si possa utilizzare questo ammortizzatore sociale. Sarà molto importate il rispetto non solo sostanziale ma anche formale della procedura pena l’annullamento dei provvedimenti. Iniziamo, quindi, dai presupposti su cui si deve basare l’attivazione della procedura e successivamente la richiesta di intervento del Fondo, che sono: ÿ razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti; 9 ÿ riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro finalizzati a migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della produzione; ÿ cessazione delle attività. Nel momento in cui le Aziende del Gruppo prevederanno l’esistenza di tali presupposti dovranno esperire le fasi di informazione e contrattazione previste dal sistema di relazioni industriali e riportate nell’ articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo e accordo di confluenza al Contratto delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003. Una volta che ciò sia avvenuto, le aziende, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, forniranno alle segreterie regionali delle OO.SS. e alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare: ÿ ÿ ÿ i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale; il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali. La comunicazione della proposta sarà inviata contestualmente anche alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali. Nella eventualità che il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, tutta la procedura sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, nell’ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni. Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine, verrà attivata la procedura di livello territoriale. Ricevuta la proposta aziendale di riorganizzazione gli organismi sindacali competenti per territorio, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione devono chiedere l’apertura di una fase di confronto che dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni. Contestualmente all’apertura della procedura, le aziende provvedono formalmente ad avvisare il Comitato Amministratore del Fondo dell’avvio del progetto, nonché le Direzioni provinciali del lavoro dei territori interessati. Nei 45 giorni dedicati al confronto sindacale potrebbe accadere che non si raggiunga alcun accordo e quindi entra in gioco la mediazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro. La Direzione Provinciale del Lavoro convoca le parti per un ulteriore esame delle materie oggetto di confronto, formulando proposte per la realizzazione di un accordo. La procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte delle Aziende. La titolarità di queste procedure, nel caso in cui siano interessate più unità produttive nella stessa Regione, è attribuita alla Direzione Regionale del Lavoro ovvero al Ministero del Lavoro. Da fare attenzione ai tempi in quanto se i lavoratori interessati fossero di numero inferiore a 10, i tempi si ridurrebbero della metà. Esaurita anche questa seconda fase le possibilità rimangono sempre due. O si è raggiunto un 10 accordo, per cui i lavoratori interessati dal progetto di riorganizzazione saranno soggetti a quanto ivi pattuito, oppure permarrà un disaccordo. Le azioni previste dagli accordi, che quindi saranno “coercitive”, si svilupperanno secondo la seguente scaletta: 1. Riconversione\riqualificazione professionale utilizzando anche le prestazioni ordinarie del fondo; 2. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale già in possesso dei requisiti per ottenere l’erogazione della pensione (di anzianità o di vecchiaia); 3. Collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo; 4. Riduzioni di orario\part-time Nel caso in cui non ci fosse accordo ma solo un accordo parziale, le bocce non rimarranno ferme. Le Aziende potranno utilizzare gli strumenti previsti per la gestione delle eccedenze esclusivamente su base volontaria solo per il 30% del personale identificato come eccedentario sulla base del progetto originario di riorganizzazione. Ricordiamo quali sono questi strumenti: 1. Gestione flessibile del rapporto di lavoro Part-Time; 2. Mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale; 3. Accesso alle prestazioni straordinarie per il personale che matura i requisiti previsti per la pensione non oltre il 65° anno di età. Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero Un volta completata la procedura con un accordo sindacale si dovrà procedere alla individuazione dei lavoratori in esubero. Anche in questa occasione ci sono delle differenze nei criteri a seconda che si parli di prestazioni straordinarie o di quelle ordinarie.. Prestazioni straordinarie I primi ad essere collocati nel fondo saranno i lavoratori che hanno già maturato i requisiti per ottenere l’erogazione della pensione obbligatoria, e a parità di condizioni si terrà conto della maggiore anzianità contributiva e a ulteriore parità dei minori carichi di famiglia. A seguire si dovranno fare delle graduatorie per i lavoratori che matureranno il diritto alla erogazione della pensione obbligatoria (finestra) nei successivi 48 mesi, con priorità per coloro che hanno la maggiore anzianità contributiva. A parità di condizioni si terrà conto della maggiore prossimità al raggiungimento dei requisiti per ottenere l’erogazione della pensione, ovvero chi coloro a cui manca meno tempo per il raggiungimento del requisito o per l’anzianità o per la vecchiaia. In caso di ulteriore parità della volontarietà e dei minori carichi di famiglia. Per maggiore chiarezza occorre dire che nel caso di personale femminile, il limite per il raggiungimento della pensione di vecchiaia è di 65 anni come per gli uomini, e che
l’uscita per vecchiaia a 60 anni è una facoltà lasciata alla libera scelta della persona. 11 Con gli esempi riportati di seguito sarà più facile comprendere le implicazioni di tale opportunità. Infine va ricordato che è un onere del lavoratore far conoscere all’azienda e al Fondo la propria situazione contributiva. Prestazioni ordinarie Così come per le prestazioni straordinarie anche per quelle ordinarie si dovranno seguire dei criteri, differenziati ovviamente a seconda che le prestazioni servano per la riqualificazione oppure per la riduzione dell’orario di lavoro. Per cui i lavoratori che dovranno seguire corsi di formazione per riconversione e/o riqualificazione professionale saranno individuati in base ai criteri del punto 8 art. 40 CCNL attivitàferroviarie: Esempi su due lavoratori che hanno già i requisiti per la pensione e uno solo deve essere dichiarato in esubero e, quindi, licenziato. ÿ Anzianità: entrambi quota 95. Uno ha 60 anni di età e 35 di contributi e l’altro ne ha 59 di età e 36 di contributi. Viene licenziato il secondo. ÿ Vecchiaia:Duemacchinisti(manovratori-bordo)chehannoentrambiraggiuntoi58 anni di età. Uno ha 37 anni di contributi e l’altro 35. Viene licenziato il primo. ÿ Vecchiaia: Due macchinisti (manovratori-bordo) uno ha già 59 anni di età e 33 di contributi e l’altro 58 di età e 35 di contributi. Viene licenziato il secondo. ÿ Vecchiaia: Due donne una ha già 61 anni di età e 33 di contributi e l’altra 60 anni di età e 34 di contributi. Nessuna della due. Devono maturare la quota per uscire o aspettare i 65 anni. Se invece richiedano di ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni dopo l’apertura della procedura, allora possono andare via. 1. 2. 3. 4. Minore anzianità nella figura professionale rivestita Minore anzianità di servizio complessiva in azienda Minore età anagrafica I figli minori a carico Mentre i lavoratori che saranno oggetto di riduzioni di orario di lavoro\part-time saranno individuati in base ai criteri del punto 6 dell’art.40 CCNL AF: 1. Maggiore anzianità nella figura professionale rivestita 12 2. 3. 4. Maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda Maggiore età anagrafica I figli minori a carico Con uno slogan potremmo riassumere che i più giovani si riconvertono i più vecchi lavorano un po’ di meno. Conclusione Le azioni di collocamento nel Fondo dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale a livello territoriale. Decorso il termine, nel caso in cui le azioni non siano state attivate, l’accordo non è più valido. La giostra dovrà ricominciare. Infine ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi sindacali si applicheranno le disposizioni di legge relative al diritto di precedenza per la riassunzione nel caso si decida per nuove assunzioni nel medesimo territorio e per le medesime figure professionali dei lavoratori precedentemente dichiarati in esubero.

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