DonneGeneraliGiovaniIMPORTANTI

Congedo parentale e congedo paternità, gli aggiornamenti 2024 e la sintesi dal 13 agosto 2022

AGGIORNAMENTI 2024:

Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha  previsto  il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di è pari all’80% della retribuzione.

La misura spetta ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità  (art. 28, D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.)  successivamente al 31 dicembre 2023,

Il suddetto congedo  può essere utilizzato in maniera ripartita fra i due genitori o interamente da uno soltanto ( fino al sesto anno di vita del bambino/a ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia della/del minore, nei casi di adozione o affidamento).

per approfondire:

Circolare iNPS numero 4 del 05-01-2024 (punto 4. Congedo Parentale)

 

AGGIORNAMENTI 2023:

la Legge di Bilancio 2023 ha previsto, con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, che l’indennità INPS spettante per il congedo parentale sia riconosciuta, in alternativa tra i genitori, nella misura dell’80% della retribuzione, per la durata massima di un mese, fino al sesto anno di vita del bambino. Vedi il notiziario Donne in Movimento del Coordinamento donne Fit Nazionale e la circolare INPS n. 45 del 16/05/2023

La legge non aggiunge un ulteriore mese di congedo facoltativo retribuito ma dispone l’elevazione all’80% di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore (quelli non trasferibili all’altro).

Dunque il mese indennizzato all80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita fra gli stessi o da uno soltanto.

Entrambi i genitori possono fruirne anche  nei medesimi giorni e per lo stesso figlio (come consentito per tutti i periodi di congedo parentale), ovviamente non dovranno aver esaurito il periodo spettante.

—————————-

Sono ancora attuali le informazioni di sintesi di seguito:

Con la circolare Inps n.3066 del 4 agosto 2022 si “concretizza” la possibilità di richiedere congedi e permessi secondo le  novità introdotte  (ultimo step: DL 30 giugno 2022 n.105, pubblicato sulla GU – Serie Generale – n.176 del 29 luglio 2022).

Si riporta id seguito il volantino di sintesi , elaborato  dal Coordinamento Nazionale Donne della Fit Cisl e si rimanda ad una lettura integrale del Dl e della circolare.

Si precisa che restano validi i trattamenti di maggior favore previsti nei CCNL di settore,  anche in termini di indennità dei congedi parentali.

 

 

 

 

 

 

Privacy Policy Cookie Policy