DPCM 2 marzo 2021- nuove misure di contenimento Anticovid
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 2 marzo 2021, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM contenente misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da virus Sars-CoV-2.
Il Decreto, pubblicato sulla GU n.52 del 2marzo 2021- serie generale entra in vigore da oggi e resta vigente fino al 6 aprile 2021.
Il provvedimento conferma diverse misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale già vigenti e ne introduce di nuove:
- ripartizione dell’Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa, in base ai livelli di rischio
- obbligo di mascherine anche all’aperto
- obbligo distanziamento interpersonale di almeno un metro
- “coprifuoco” dalle ore 22:00 alle ore 5:00
- divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo. Sempre consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.
ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico