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DPCM 2 marzo 2021- nuove misure di contenimento Anticovid

 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 2 marzo 2021, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza,  il nuovo DPCM contenente misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da virus Sars-CoV-2. 

Il Decreto, pubblicato sulla GU n.52 del 2marzo 2021- serie generale  entra in vigore da oggi e resta vigente fino al 6 aprile 2021.

Il provvedimento conferma diverse misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale già vigenti e ne introduce di nuove:

  •  ripartizione dell’Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa, in base ai livelli di rischio
  •  obbligo di mascherine anche all’aperto
  •  obbligo distanziamento interpersonale di almeno un metro
  •  “coprifuoco” dalle ore 22:00 alle ore 5:00
  •  divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo. Sempre consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico

 

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