Senza categoria

Prosegue la promozione della FIT Toscana per la Sicurezza nei Trasporti [5° appuntamento]

La vera novità del Decreto 81/2008 (o Testo Unico Salute e Sicurezza) riguarda L’ATTENZIONE CHE VIENE DATA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL’AMBIENTE LAVORATIVO, come possibili fattori che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

QUALI SONO LE FIGURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CHE INCIDONO SUGLI ASPETTI DELL’AMBIENTE E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO? E CON QUALE POTERE E CON QUANTA DISCREZIONALITÀ?

Gli attori della sicurezza all’interno di un’Azienda si dividono in due categorie:

1. ATTORI VERTICALI: sono strutturati in modo gerarchico e le libertà del sottoposto sono vincolate da chi è più in alto nella piramide. Partendo dall’alto troviamo

  1. Datore di Lavoro
  2. Dirigente
  3. Preposto
  4. Lavoratrice/Lavoratore

2. ATTORI ORIZZONTALI: esterni ad una Azienda o comunque facenti parte solo in modo indiretto di questa piramide; sono figure di supporto ai protagonisti della scala verticale e sono:

  1. Medico Competente
  2. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
  3. Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)
  4. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE E ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, QUALI I COMPITI DI QUESTE FIGURE? QUALI LE NOVITÀ IN QUESTE FIGURE INTRODOTTE DAL DECRETO 81/2008?

  • DATORE DI LAVORO. E’ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ma la nuova legge non lo indica soltanto come Responsabile dell’Impresa, ma come colui che ha la responsabilità dell’Organizzazione e il potere di spesa. Il ruolo del Datore di lavoro non è quindi inteso in senso statico (rispettoso della normativa) come prevede il Codice Civile, ma bensì come colui che ha il compito dinamico di organizzare in modo armonico l’Azienda.
  • Il DIRIGENTE ha il compito di organizzare, su precisa delega del datore di lavoro, un ramo di una Impresa. Nel suo ramo di competenza, il Dirigente ha ampio potere decisionale e di iniziativa in tema di Organizzazione.
  • PREPOSTO. E’ la figura individuata per vigilare sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori delle disposizioni datoriali e dirigenziali. Di prassi, è una persona presente nei luoghi in cui operano i lavoratori e deve essere specificatamente formata. Il Dlgs 81/08 prevede anche sanzioni per il preposto qualora non eserciti il suo potere di controllo e il suo funzionale potere di iniziativa.
  • La definizione di LAVORATORE, in tema di Salute e Sicurezza, cambia completamente rispetto alla legge 626/94 e da “soggetto passivo” – a cui spettano tutele e forme di protezione – diventa “soggetto responsabile e attivo” del sistema produttivo di un’Azienda. L’altra novità è la seguente: “Le Lavoratrici e i Lavoratori sono tutti coloro che prestano servizio all’interno di un’Organizzazione del ddl, al di là della tipologia contrattuale; anche gli stagisti, i lavoratori a tempo determinato sono destinatari delle stesse tutele ed hanno parità di trattamento dei colleghi con contratto tipico a tempo indeterminato”.
  • MEDICO COMPETENTE. Attore principale della sorveglianza sanitaria. Consiglia e propone soluzioni in ambito di Salute e Sicurezza, tenendo conto anche del benessere del lavoratore e della qualità dell’ambiente lavorativo.
  • RSPP. Persona che, in virtù delle conoscenze, esperienze e della sua formazione, è consulente del Datore di Lavoro nell’individuazione dei rischi presenti nelle lavorazioni e propone soluzioni in materia di prevenzione e di organizzazione del lavoro. Si relaziona direttamente con il Datore di Lavoro senza intermediari.
  • ASPP. Lavoratore a supporto del RSPP, figura necessaria qualora l’Azienda abbia rischi specifici da monitorare e tenere sotto controllo (rischi specifici previsti dal Documento Valutazione Rischi).
  • RLS. Il Testo Unico conferma la provenienza sindacale del RLS e i compiti di raccordo tra Lavoratori e Datore di lavoro. Fa conoscere al Servizio Prevenzione e Protezione le esigenze e le necessità dei lavoratori e denuncia le carenze riguardanti l’Organizzazione del lavoro. Ha diritto di prendere visione del DVR e di partecipare alla sua formazione/revisione.

Da ricordare l’articolo 2.1.o del Decreto 81/08 che definisce la salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in assenza di malattia e infermità.”

Lascia un commento

Privacy Policy Cookie Policy