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Ferrovieri in pensione a 66 anni, i Sindacati rispondono ai Ministri Fornero e Passera

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha modificato all’art. 24, nell’ambito delle “disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, la situazione applicata ai lavoratori del settore del trasporto ferroviario, peraltro prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2012 dette nuove disposizioni trovino applicazione anche per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale istituito presso l’Inps dall’1 aprile 2000 in forza dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in sostituzione del precedente Fondo Pensione del personale FS.

In particolare, il trattamento del Fondo speciale consentiva al “personale viaggiante” (macchinisti, capi treno/capi servizio treno; addetti ad operazioni di manovra) di maturare il requisito pensionistico di vecchiaia a 58 anni di età e con almeno 25 anni di contribuzione, limiti ai quali si è successivamente aggiunto dal 31 dicembre 2011 il meccanismo della cosiddetta “finestra mobile” per effetto della legge 214 del 2011.

I requisiti particolari per l’accesso alla pensione di vecchiaia da parte di detti lavoratori derivano dalla gravosità delle mansioni espletate (a bordo dei treni, con orari in turni non cadenzati ed articolati nell’intero arco dell’anno, con frequente esposizione alle condizioni atmosferiche, ecc.), ed è stata questa specifica situazione previdenziale a determinare a suo tempo, l’esclusione dai trattamenti previsti per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, disciplinati dalla legge 4 novembre 2010, dal D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67 e, in ultimo, dal c. 17 del citato art. 24 della legge 214/2011.

Inoltre, considerando che i lavoratori in questione operano in attività inerenti la sicurezza del trasporto ferroviario, il controllo della loro integrità ed efficienza psico-fisica è sottoposta a rigidi protocolli sanitari attraverso frequenti visite periodiche, la cui cadenza temporale si intensifica, peraltro, con l’avanzare dell’età, per cui l’innalzamento dell’età pensionabile appare inevitabilmente destinato ad incrementare i casi di inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie.

Alla luce di quanto fin qui sommariamente esposto, si richiede che nell’ambito del Regolamento attuativo, oggetto di D.P.R. da emanare entro il prossimo 30 giugno, previsto per particolari categorie di lavoratori ai quali attualmente si applicano discipline specifiche di accesso alla quiescenza, i lavoratori oggetto della presente nota siano quantomeno ammessi:

  • al processo di graduale innalzamento dei requisiti di pensionamento, fino al conseguimento dei requisiti più favorevoli per il pensionamento di vecchiaia previsti per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pensanti, di cui alla relativa legislazione citata;
  • alla fruizione dei benefici previsti da detta legislazione indipendentemente dalla gestione pensionistica in ragione della gravosità delle mansioni svolte.

Distinti saluti

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