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Ulteriore proroga dello smart working fino al 31 marzo 2024

La Legge n. 191/2023, di conversione al D.L. n. 145/2023 ( Decreto Anticipi), all’art. 18 – bis ha disposto la  proroga al 31 marzo 2024 del diritto al lavoro agile nel settore privato.

Ne hanno diritto i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni ed i  dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

Condizioni :

i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore  non lavoratrice/lavoratore, e che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

–  i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

 

Si riporta il testo dell’articolo citato, pubblicato sulla  GU n. 293 del 16 dicembre 2023

«Art. 18 -bis (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14).

— 1. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024».

 

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PER MEMORIA si riporta di seguito  la pubblicazione precedente

———————————————————————————————————————————————————————-ottobre 2023

Il DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132 , art. 8,pubblicato su  GU Serie Generale n.228 del 29-09-2023,  dispone la proroga al 31 dicembre 2023  del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili.

La  legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, aveva prorogato il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (art. 28 bis)

 Aveva inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto, nel rispetto di specifiche condizioni, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore  non lavoratrice/lavoratore, e che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

–  i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Cit -Gov:  https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-3-luglio-2023-n.-85-proroga-dei-termini-materia-di-lavoro-agile

Rientrano nella  definizione di fragili  i lavoratori affetti da gravi forma di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo le condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute

Il datore di lavoro dovrà consentire loro lo smart working anche assegnando mansioni diverse, senza alcuna decurtazione della retribuzione



vedi:
Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute
Art. 1 
 
  1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art.  17,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il  presente
provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni: 
    a) indipendentemente dallo stato vaccinale: 
      a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta
immunitaria: 
        trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; 
        trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni
dal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  del
trapianto contro l'ospite cronica); 
        attesa di trapianto d'organo; 
        terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico
Antigenico (cellule CAR-T); 
        patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con
farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi
dalla sospensione delle cure; 
        immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge,
sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); 
        immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es:
terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo,
farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto
sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); 
        dialisi e insufficienza renale cronica grave; 
        pregressa splenectomia; 
        sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei
linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; 
      a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  piu'  delle   seguenti
condizioni patologiche: 
        cardiopatia ischemica; 
        fibrillazione atriale; 
        scompenso cardiaco; 
        ictus; 
        diabete mellito; 
        bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; 
        epatite cronica; 
        obesita'; 
    b) la contemporanea presenza di esenzione alla  vaccinazione  per
motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: 
      eta' >60 anni; 
      condizioni  di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della
Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della
salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  l'esistenza  delle  patologie  e
condizioni di cui al precedente comma e' certificata  dal  medico  di
medicina generale del lavoratore. 

 

 

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