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Rischi da interferenza e DUVRI. “Con più persone serve più attenzione!”

Con questa vignetta vogliamo richiamare l’attenzione sul moltiplicarsi dei rischi connessi alla cosiddetta interferenza.

Nella quasi totalità degli ambiti lavorativi dei nostri settori è sempre più frequente la presenza di più imprese che svolgono le loro attività nello stesso luogo di lavoro simultaneamente; il ricorso ad attività affidate ad appaltatori ed eventuali subappaltatori porta ad una “copresenza” di lavoratori e di lavorazioni differenti nello stesso luogo di lavoro del committente.

E’ evidente che queste sovrapposizioni spazio-temporali sono potenzialmente pericolose, questa tipologia di rischio è denominata rischio da interferenza.

Dai dati infortunistici più recenti emerge chiaramente un aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori delle ditte definite “esterne” rispetto ai lavoratori dell’azienda committente.

Il dlgs 81/2008 art 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, attribuisce grande importanza a questo rischio e rende obbligatoria la redazione di uno specifico documento, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).

In estrema sinesi il DUVRI ha lo scopo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione finalizzati ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi.

Ci soffermiamo solo su alcune parti dell’articolo 26 che consigliamo di leggere integralmente:

Comma 1) il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese esterne sia da un punto di vista documentale che operativo;
comma 2) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano e collaborano… etc;
comma 3) il datore di lavoro committente   promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ….Omissis….. individua un proprio incaricato per sovrintendere tali attività di cooperazione e coordinamento.
Seguono poi…responsabilità solidale, corretta valutazione dei costi, obblighi di formazione etc.

Inoltre, il comma 8 risponde ad alcune delle domande che ci vengono poste frequentemente:

comma 8: ”il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

comma 8 bis: “i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

 

E’ importante conoscere gli obblighi posti in capo alle aziende e i nostri diritti/tutele, ma anche ricordare cosa possiamo fare noi lavoratori come parte attiva e proattiva per la nostra tutela e quella dei colleghi che lavorano con noi.

Abbiamo più volte ribadito l’importanza del rispetto delle “corrette procedure” e del “rispetto dei tempi” http://www.fitcisltoscana.it/precipitati-lentamente così come l’attenzione alla “comunicazione” http://www.fitcisltoscana.it/che-cosa-mi-hai-chiesto-di-fare-e-come etc, ma ricordiamoci sempre la cosa più importante: segnalare sempre le situazioni di rischio.

 

In conclusione: in ambiti lavorativi complessi, ancora di più la nostra attenzione deve essere massima per non innescare un pericoloso moltiplicatore dei rischi.

 

Punto Salute e Sicurezza Fit Cisl Toscana 

 

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