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Chiarimenti alla circolare Stocchi [disponibilità, pasto, malattia…]

Dopo una serie di incontri svoltisi nel mese di settembre sono stati precisati con Holding Fs gli opportuni chiarimenti sulla disposizione applicativa emanata da Trenitalia in data 7.8.2012.

Le Segreterie Nazionali hanno sostenuto sin dall’inizio del confronto che il CCNL della Mobilità/AF ed il Contratto Aziendale FS firmati il 20 luglio regolamentano in maniera chiara tutta la materia inerente l’orario di lavoro e l’utilizzazione del personale e, per tali ragioni, hanno chiesto ed ottenuto dalla Holding del Gruppo di utilizzare il metodo del confronto tra le parti firmatarie del CCNL ogni volta se ne ravvisi la necessità allo scopo di evitare ulteriori complicazioni interpretative che potrebbero scaturire da circolari unilaterali.

Dalla serie di incontri è scaturita una serie di opportune precisazioni, riguardanti in particolare l’utilizzazione del personale mobile di seguito elencate:

Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi (Art. 13 2.4.3 – 2.7 e 2.8.4 CA GFS)

I Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi sono programmati nei turni con visibilità fino al 3° mese. Nel caso di richiesta di assenza nei 3 mesi di visibilità del turno già consegnato, i riposi settimanali di qualità già programmati a 48 ore, ove previsti in SP2, o a 60 ore nel periodo di assenza richiesto si intendono goduti. Nel caso dei riposi di qualità a 60 ore, la contabilizzazione delle giornate di ferie terrà conto delle 60 ore di riposo. Nei periodi di assenza richiesti oltre il 3° mese di visibilità dei turni e nel periodo di ferie turnificate previsto dal CCNL non possono essere programmati riposi settimanali di qualità.

Ripresa del servizio dopo un periodo di malattia/infortunio (Art. 32 CCNL MAF)

Si conferma che la ripresa del servizio dopo l’assenza per malattia/infortunio è di norma prevista alle ore 8:00 del giorno di rientro dalla malattia/infortunio. La società può comunque richiedere al lavoratore, per esigenze di produzione, la ripresa del servizio tra le ore 0:01 e le 8:00, ed è facoltà del lavoratore anticipare la ripresa del turno.

Pause

Le pause sono elemento esclusivo di programmazione; devono essere programmate oltre la prima ora di servizio e, se la prestazione supera le 8 ore, entro l’inizio dell’ultima ora prima del termine della prestazione. Per effetto della perturbazione del traffico o per eventi eccezionali, in gestione, si potrà prevederne l’opportuna ricollocazione al fine di non provocare ritardo ai treni. Si conferma che la pausa deve intendersi fruita ogni qualvolta il personale non è nell’esercizio delle proprie specifiche funzioni.

Periodi di disponibilità in turno

Si conferma quanto previsto al punto “Periodi di disponibilità” dell’accordo nazionale del 20.5.2011:

  • la durata dei riposi settimanali afferenti le giornate di disponibilità non potrà essere inferiore a 58 ore;
  • i periodi di disponibilità dovranno essere preferibilmente programmati da riposo settimanale a riposo settimanale;
  • in alternativa al punto precedente, le giornate di disponibilità dovranno essere due e posizionate in precedenza al riposo settimanale;
  • le giornate di disponibilità non potranno essere in numero maggiore di 6 procapite su base mensile;
  • nel caso di mancata utilizzazione nella giornata di disponibilità afferente il riposo, tale giorno potrà essere considerato parte integrante del riposo settimanale solo se il personale verrà adeguatamente informato con un anticipo di 48 ore.

A livello di UP è previsto con accordo tra le parti l’aumento del numero di giornate di disponibilità per mese, tenendo conto che, in questi casi, la durata dei riposi settimanali sia quella prevista nelle singole “sezioni specifiche” del Contratto Aziendale FS.

Programmazione delle ferie

Al personale verrà garantita, di norma, la concessione delle ferie e/o delle “desiderate di utilizzazione” richieste almeno 15 giorni prima dell’attivazione del nuovo turno di lavoro, secondo quanto previsto dalla procedura di cui al punto 2.8.4 dell’art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS.

Termine del servizio

Si ribadisce la facoltà del personale di lasciare il servizio nei limiti stabiliti per ogni sezione specifica e che le aziende si impegnano ad adottare tutte le misure per garantire al lavoratore il rientro nella località di fruizione del riposo giornaliero. Per i servizi SP1, SP2 ed SP3, entro due ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e comunque non oltre 1 ora rispetto alla durata massima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando. Per i servizi SM, entro tre ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e comunque non oltre i limiti fissati al punto 2.7.D.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Tali previsioni, con i limiti fissati si applicano anche al PPT.

Pasti aziendali (Art. 51 CCNL MAF)

Sui pasti aziendali vi sono stati alcuni importanti chiarimenti relativi al personale mobile, in particolare si è precisato che al lavoratore impegnato per più di 2 ore in una delle fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00 gli viene riconosciuta la fruizione del pasto anche se è un viaggio di andata con RFR. Lo stesso lavoratore potrà usufruire della refezione nella località sede di RFR e qualora il viaggio di ritorno sia pari a 6 ore o impegni per più di 2 ore le fasce indicate acquisisce un ulteriore diritto al pasto.Al personale mobile con servizio di A/R superiore alle 8 ore che impegni per più di 2 ore le fasce indicate sarà riconosciuta la fruizione dei due pasti giornalieri. Viene, altresì, confermata il riconoscimento del rimborso a piè di lista nei casi previsiti dall’accordo del 30.6.2008 adeguando il limite giornaliero a € 15,00.

Nello stesso incontro è stato sottoscritto un verbale di adeguamento dei testi contrattuali che include alcuni punti riguardanti il termine servizio ed la fruizione dei pasti oltre la correzione di alcuni refusi e l’aggiornamento della tabella del salario di produttività (art.30 CA FS) per la sola figura professionale del “Tecnico Polifunzionale Treno” che recupera la quota di IUP prevista dall’accordo del 17.11.2010.

Infine, si è confermato che gli importi della IUP per i Quadri collocati nelle posizioni retributive Q1 e Q2, indicati nella tabella A dello stesso art.31 del CA FS sono gli stessi riconosciuti fino al 31.8.2012, mentre gli importi aggiuntivi della IUP di cui al punto 2.5 dell’art.34 del CA del 16.4.2003 nonché quelli di cui ai punti 2.2.,2.3, 7 e 8.1, ove corrisposti alla data del 31.8.2012, sono invece confluiti nel nuovo salario di produttività di cui all’art.30 del CA FS del 20.7.2012.

Le Segreterie Nazionali

Roma, 28 settembre 2012

Chiarimenti operativi (28.9.12) La nota ufficiale

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