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I chiarimenti per la detassazione del salario di produttività

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n.75 del 29.03.2013 del DPCM per lo sblocco dei fondi per la concessione della detassazione delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività il Ministero del Lavoro ha emanato l’allegata circolare attuativa n.15/2013 in cui si forniscono chiarimenti sul quadro normativo di riferimento.

Innanzi tutto si conferma l’aliquota del 10% a cui assoggettare il montante salariale collegato all’aumento della produttività dell’impresa per coloro che percepiscono al massimo 40.000 euro lordi annui (per il 2012) ribadendo che la retribuzione individuale annua sui cui può essere riconosciuta la detassazione è pari, per il 2013, ad un massimo di 2.500 euro lordi.

Di seguito riportiamo i passaggi fondamentali della circolare che chiarisce aspetti interpretativi che ponevano dei limiti applicativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti titolati alla firma degli accordi

Per quanto riguarda i soggetti titolati a sottoscrivere gli accordi per la detassazione, la circolare esplicita che questi devono essere firmati dalle rappresentanze sindacali in possesso del requisito di maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale ovvero dalle loro rappresentanze operanti in azienda (RSA-RSU). Nelle aziende prive di rappresentanze sindacali, in ambito aziendale, è possibile sottoscrivere contratti con una o più associazioni sindacali di livello territoriale. Gli accordi pertanto dovranno essere esclusivamente aziendali o territoriali tanto che vengono esplicitamente esclusi eventuali contratti nazionali di categoria.

Indicatori di produttività

La circolare attuativa entra nel merito di quali debbano essere le voci retributive da indicare negli accordi che sono suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa e specifica gli indicatori quantitativi che possono remunerare l’apporto del fattore lavoro al miglioramento della produttività. Ricordiamo che il DPCM ha individuato, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, due distinte definizioni del concetto di “retribuzione di produttività”.

Il chiarimento intervenuto è importante in quanto ammette che nella stipula degli accordi sia sufficiente indicare la correlazione di solo uno degli indicatori tra produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione (prima definizione di “retribuzione di produttività), così come specificati a pagina 3 della circolare, affinché sia consentita l’applicabilità della agevolazione. Viene così meno il vincolo, indicato nella seconda definizione di “retribuzione di produttività” (alternativa), che prevede l’applicabilità della agevolazione solo qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di una delle misure (per l’incremento della produttività) individuate in almeno tre delle quattro aree di intervento e richiamate a pagina 4 della circolare. Pertanto le due fattispecie possono coesistere e produrre delle agevolazioni che sommate non possono, però, superare il tetto massimo dei 2.500 euro lordi.

L’interpretazione consente, quindi, di applicare la tassazione ridotta – congiuntamente o disgiuntamente – sia a voci retributive legate a istituti come l’indennità di turno, la presenza, il domenicale, il festivo, la reperibilità, (effetto della prima definizione di retribuzione di produttività) che alla parte di salario destinato all’aumento di produttività determinato, a titolo esemplificativo, dalla variazione della turnazione che consenta un più efficiente utilizzo degli impianti, unitamente alla distribuzione delle ferie che permetta un utilizzo continuativo delle strutture, nonché ad una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale (effetto della seconda definizione di retribuzione di produttività).

C’è da rilevare che il chiarimento interpretativo costituisce, di fatto, una sorta di “trasferimento” di gran parte della individuazione degli indicatori da quelli contenuti nella seconda definizione di “retribuzione di produttività” alla prima definizione con il prevedibile risultato di focalizzare la maggioranza degli accordi su tematiche che hanno già visto un’esperienza consolidata della contrattazione di secondo livello (premi di risultato, di rendimento, di produttività e, appunto, manovre sui sistemi di orario e di flessibilità).

Procedure e monitoraggio

La circolare ricorda che i datori di lavoro devono depositare gli accordi presso le Direzioni territoriali del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con autodichiarazione di conformità alle disposizioni del Decreto, chiarendo che per quelli già sottoscritti i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (29.03.2013).

L’agevolazione fiscale è applicabile dalla data di sottoscrizione dell’ accordo.

Per gli accordi sottoscritti con la previgente normativa e tuttora in vigore, l’agevolazione prevista dal Decreto è applicabile dal 1°gennaio 2013. Ovviamente gli accordi devono contenere una o più voci di salario di produttività rispondenti ai criteri previsti dal Decreto.

L’autodichiarazione di conformità da allegare ai contratti depositati può essere ricompresa anche da una formulazione contenuta nel testo dell’accordo e non necessariamente prodotta con atto separato.

Il Ministero del Lavoro effettuerà un monitoraggio rispetto allo sviluppo degli accordi stipulati secondo i requisiti del Decreto.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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