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L’INPS detta le norme applicative per il Fondo di sostegno al reddito dei Ferrovieri

Inps pensione cartelle previdenziali istituto nazionale previdenza socialeL’Inps ha pubblicato la circolare n.208/2015 con la quale regola le prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive e a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Decreto n. 86984 del 9 gennaio 2015). Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FSI, interventi di politiche attive del lavoro, di sostegno al reddito per l’accompagnamento a pensione, coinvolti in processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione, di trasformazione di attività o di lavoro, in continuità con le finalità indicate nella legge n.92/2012 coerentemente con quanto previsto dal Dlgs n.148/2015.

Il Fondo provvede all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa. In questi casi l’assegno ordinario copre l’80% della prestazioni non rese. Nel caso di riqualificazione professionale la prestazione ordinaria è pari alla retribuzione lorda percepita nei 12 mesi precedenti, all’ingresso nel Fondo, ridotta delle prestazioni straordinarie, trasferte, una tantum, premi di produttività, e non ha un tetto come la cassa integrazione. Le prestazioni ordinarie possono essere corrisposte per un massimo di 18 mesi e sono sempre coperte dalla contribuzione correlata.

Sempre a seguito di accordi sindacali aziendali\territoriali, può accedere alla prestazione straordinaria il personale dipendente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza (Fondo speciale FS, AGO o Marittimi) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero ingresso nel Fondo.

Il valore della prestazione straordinaria, erogata in forma rateale per tredici mensilità, è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. C’è anche la possibilità di richiedere la prestazione in un’unica soluzione. Tale opportunità prevede che il valore dell’assegno sia pari al 60% del valore totale delle prestazioni e non è previsto il versamento della contribuzione correlata.

Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale
obbligatoria. Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. La cumulabilità con prestazioni di lavoro dipendente o autonomo presso Imprese non in concorrenza è condizionata da alcune limitazioni nonché dall’obbligo di comunicazione preventiva al Comitato Amministratore.

La circolare INPS prevede la riattivazione del prelievo del contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico di Ferrovie e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo è dovuto da tutti i dipendenti del Gruppo FSI assunti con contratto a tempo indeterminato.

La decorrenza del contributo è retroattiva e parte da marzo 2015: ciò significa che dovranno essere recuperati gli arretrati. FS Holding ha informato che per quanto riguarda le modalità di il recupero degli arretrati dovuti dai lavoratori e per il versamento delle quote mensili, che diventeranno operative con la mensilità di febbraio 2016, saranno forniti ulteriori chiarimenti con successiva comunicazione.

La Segreteria Nazionale

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